Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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f. l’internamento di cui all’articolo 64 CP costituisce una misura di sicurezza per

criminali pericolosi

Non è necessario creare una nuova misura di sicurezza al di fuori del CP. L’internamento di cui all’articolo 64 CP costituisce già una misura di sicurezza a carattere preventivo e finalizzata a impedire reati gravi, analoga quindi alle misure di sicurezza di polizia. Non si può ordinare un internamento solamente sulla base di una previsione sfavorevole ma unicamente se la persona ha già commesso un reato grave. Tale misura potrebbe dunque adempiere le richieste della mozione Caroni senza dover ampliare notevolmente la cerchia degli interessati.

g. costi

Sia nella Svizzera tedesca che nella Svizzera francese, i costi di una misura di diritto penale sono assunti dai Cantoni, mentre nel caso di una soluzione di diritto civile, i costi di un ricovero a scopo di assistenza sono a carico dei Comuni.

3.1.5.6 Conclusioni

Vi è una lacuna in materia di sicurezza nel caso dei criminali minorenni che sono considerati pericolosi quando hanno finito di scontare una pena o una misura di diritto penale minorile.

È necessaria una modifica normativa.

L’estensione del campo di applicazione del ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC a persone che sono unicamente pericolose per gli altri altererebbe lo scopo di questa misura e di conseguenza andrebbe ben oltre rispetto a quanto chiesto nella mozione.

Una misura di sicurezza privativa della libertà riconducibile al diritto in materia di polizia costituisce di norma un intervento relativamente a breve termine. Verrebbe applicata anche a persone considerate pericolose solamente in ragione del loro comportamento senza che abbiano commesso un reato concreto. Anche in questo caso si andrebbe ben oltre le richieste della mozione. Per una simile misura manca, a livello federale, la base costituzionale necessaria.

Una misura di sicurezza riconducibile al diritto penale minorile non farebbe altro che spostare il problema poiché prima o poi dovrebbe terminare ed eventualmente essere sostituita da un’altra misura di sicurezza. Inoltre la maggior parte degli operatori del settore e degli autori respingono l’idea di introdurre un internamento per i minori.

La soluzione più opportuna sembra essere quella di permettere di ordinare una misura stazionaria del CP nei confronti dei giovani criminali che al momento di essere liberati dopo aver scontato una pena o una misura del DPMin sono maggiorenni e sono considerati pericolosi.

3.1.6 Altre modifiche

L’articolo 19 capoverso 4 DPMin prevede la possibilità di prorogare un’interdizione di esercitare un’attività e un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate di cui all’articolo 16a DPMin sotto forma dell’interdizione e del divieto equivalenti previsti dal CP. Questa normativa solleva una serie di questioni nella letteratura pertinente. In particolare le pene alle quali una persona deve essere stata