Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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penali sono inferiore a tre anni (6 mesi, 1 anno, 2 anni) il che significa che possono punire anche reati meno gravi. La precisazione nella lettera b, secondo cui il minore deve aver agito con particolare mancanza di scrupoli, non comporta inoltre che abbia sempre commesso un gravissimo atto di violenza contro persone, condizione imprescindibile per la riserva di una misura del CP. I reati di cui al capoverso 2 lettera b giustificherebbero una riserva solamente se il minore, oltre ad avere agito con particolare mancanza di scrupoli, ha commesso anche un gravissimo atto di violenza contro persone.

3.2.3 Previsione sfavorevole (al momento della sentenza / della pronuncia)

Una misura del CP può essere ordinata, se ci si deve seriamente attendere che l’interessato commetta altri reati gravi analoghi.

Si deve stabilire quale sia il rischio di recidiva o la probabilità di recidiva che giustifichi la pronuncia di una misura del CP. Occorre tener conto del fatto che una certa probabilità di recidiva vale per un determinato lasso di tempo. Il diritto vigente presuppone i seguenti rischi di recidiva:

- per il collocamento in un istituto chiuso secondo l’articolo 15 capoverso 2, si

presuppone «un grave pericolo» per gli altri;

- per ordinare una misura terapeutica di cui agli articoli 59–61 CP è sufficiente

«il rischio che l’autore commetta nuovi reati» (in connessione con la sua turba psichica, la sua tossicodipendenza o lo sviluppo turbato della sua personalità);

- per l’internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP si presuppone che ci

sia «seriamente da attendersi» che la persona commetta nuovi reati gravi di questo genere;

- per l’internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bisCP deve essere

«altamente probabile» che l’autore commetta un crimine di un determinato tipo.

Visto il carattere radicale della misura oggetto di riserva, può essere opportuno presupporre un’elevata probabilità di nuovi reati. D’altro canto vanno impediti i reati più gravi che il Codice penale conosce, il che potrebbe presupporre una soglia inferiore di rischio di recidiva. In analogia con le condizioni per l’internamento, l’avamprogetto propone di introdurre una previsione in base alla quale vi sia «seriamente da attendersi» che l’autore commetta altri reati gravi.

Nel caso di minori è molto difficile formulare una previsione attendibile poiché lo sviluppo della personalità in quella fascia d’età non è ancora concluso160. Sulla base della personalità, della vita precedente e del reato del minore (in particolare nel caso di minori che hanno già una carriera criminale alle spalle) è possibile stilare prime previsioni sufficienti a formulare una riserva per una misura del CP al momento della sentenza ai sensi del diritto penale minorile. Tuttavia la previsione decisiva su

160 Cfr. in particolare HUSSMANN MARCUS, Diagnose und Individualprognose als Kernproblem des Umgangs mit Jugendkriminalität, in: Dollinger Bernd/ Schmidt- Semisch Henning (a c. d.), Handbuch der Jugendkriminalität, Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog, 2a ed., 335 segg.