Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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- se a 25 anni il giovane costituisce ancora una minaccia, la privazione della
libertà a scopo di assistenza rappresenta una misura adeguata152. Come alternativa all’internamento sarebbe da preferire ricorrere al Codice civile; in questo caso andrebbe comunque verificata la «pericolosità» come criterio per disporre il ricovero a scopo di assistenza153;
- se i giovani collocati in un istituto chiuso commettono ancora un reato che
giustifica un internamento, sono di regola maggiorenni e al nuovo crimine si applica dunque il diritto penale degli adulti. Di conseguenza un internamento può essere disposto nell’ambito del nuovo procedimento154;
- è giusto che il diritto vigente non preveda alcun internamento per i minori. Vi
sono però casi in cui la liberazione del giovane al raggiungimento dei 22 anni (come previsto allora) sembra prematura. La giurisprudenza del Tribunale federale, che ammette il ricovero a scopo assistenziale di una persona pericolosa per gli altri anche se non ha alcun bisogno di protezione, in ultima istanza equivale a un internamento della persona senza che abbia commesso un reato che comporta tale provvedimento155.
Una misura di sicurezza del DPMin potrebbe consistere nel negare all’interessato la liberazione dal collocamento in un istituto chiuso di cui all’articolo 15 capoverso 2 DPMin finché è ritenuto pericoloso. Tuttavia anche questa misura del DPMin dovrebbe prevedere una fine (p. es. quando la persona compie 25 o 30 anni) e essere sostituita eventualmente da un’altra misura di sicurezza.
3.1.5.5 «Sostituzione» della misura di diritto penale minorile con una misura di diritto penale degli adulti
L’introduzione di misure del diritto penale degli adulti (p. es un internamento a posteriori) contraddice fortemente lo spirito del diritto penale minorile e avrebbe effetti negativi sulla prassi. Il giovane criminale sulla cui testa pende la spada di Damocle di un possibile internamento, potrebbe ad esempio essere meno motivato a collaborare al proprio miglioramento e alla propria guarigione. Inoltre la possibilità di prevedere una riserva concernente una misura di diritto penale degli adulti, allenterebbe la pressione sulle autorità di esecuzione chiamate a risocializzare un criminale minorenne nel (breve) tempo a disposizione.
Le difficoltà poste da una soluzione che prevede il ricorso a misure del diritto penale degli adulti consistono nel creare una disposizione legale per pochissimi casi eccezionali che non abbia effetti negativi sul resto del diritto penale minorile. Vi è inoltre un problema di fondo: il reato che comporta l’internamento a posteriori in età adulta è stato commesso dall’interessato quando era ancora minorenne ossia in uno stadio in cui la maturità cerebrale non era ancora completa.
Tuttavia una soluzione che prevede il ricorso a misure del diritto penale degli adulti può essere sensata e logica per le seguenti ragioni:
152 HOLDEREGGER (nota 148), n. marg. 859.
153 STUDER MICHAEL, Jugendliche Intensivtäter in der Schweiz, Zurigo 2013, 271 segg.
154 BURKHARD (nota 149), 33 segg.
155 RIEDO CHRISTOF, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Basilea 2013, 118 seg.