Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Di seguito una sintesi delle norme proposte:
Se un minore ha commesso un reato molto grave, la sentenza di riferimento del diritto penale minorile può contenere una riserva concernente una misura prevista agli articoli 59–61 e 64 capoverso 1 CP, se in quel momento si ritiene vi sia il pericolo di recidiva. La misura oggetto della riserva è ordinata dal giudice per gli adulti su proposta dell’autorità di esecuzione, se l’interessato è diventato maggiorenne e se, al termine della pena o della misura che gli è stata inflitta ai sensi del diritto penale minorile, vi è il serio pericolo che commetta nuovamente un reato molto grave.
La pronuncia di una misura del CP si riallaccia a una pena o a una misura del DPMin e si basa sulla stessa sentenza di riferimento. Costituisce una modifica della sanzione come già possibile nel CP (art. 62c cpv. 4 e 6 nonché art. 65 cpv. 1 CP) e nel DPMin (art. 19 cpv. 4 DPMin) senza riserva nella sentenza di riferimento.
3.2.2 Reati passibili di una misura secondo il CP
Una misura del CP può essere ordinata soltanto nei confronti di coloro che hanno commesso reati molto gravi quando erano minorenni.
L’elenco dei reati, di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP, su cui si basa la pronuncia di un internamento potrebbe fungere da riferimento. L’elenco comprende tutti i crimini puniti con una pena detentiva di cinque anni o più contro l’integrità fisica psichica o sessuale di un’altra persona ed è, a nostro avviso, troppo ampio in quanto ogni anno più di 100 autori minorenni commetto un reato previsto da tale elenco.
Secondo molti partecipanti alla tavola rotonda sull’attuazione della mozione Caroni159, l’elenco dei reati andrebbe di gran lunga ridotto, tanto da prevedere solamente l’assassinio (art. 112 CP) come reato passibile di un internamento a posteriori (oggetto di riserva nella sentenza). Questo approccio è, a nostro parere, troppo restrittivo.
Oltre all’assassinio, dovrebbero permettere di ordinare una misura oggetto di riserva altri gravissimi atti di violenza contro persone, come ad esempio l’omicidio intenzionale (art. 111 CP), la rapina qualificata (art. 140 n. 4 CP), la presa d’ostaggio qualificata (art. 185 n. 2 CP), la coazione sessuale qualificata (art. 189 cpv. 3 CP), la violenza carnale qualificata (art. 190 cpv. 3 CP) e l’incendio intenzionale qualificato (art. 221 art. 2 CP). In sostanza questi reati corrispondono a quelli previsti dalla clausola generale di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera a DPMin.
L’articolo 25 capoverso 2 lettera a DPMin include anche il genocidio, i crimini contro l’umanità e diversi crimini di guerra. Per l’attuazione della mozione Caroni, questi reati non sono prioritari, ma poiché costituiscono gravissimi atti di violenza contro persone e comportano una pena minima di almeno tre anni, vanno compresi nell’elenco dei reati passibili di una misura del CP.
Anche i reati di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera b giustificano una privazione della libertà fino a quattro anni, ma le pene minime previste da queste disposizioni
159 Cfr. n. 3.1.4.