Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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cui fondare una misura del CP va formulata soltanto al termine della pena o della misura inflitta ai sensi del diritto penale minorile.
Si presuppone il pericolo che l’interessato commetterà reati analoghi, ma non necessariamente lo stesso crimine (p. es. un assassinio). Poiché tutti i reati passibili di una misura del CP sono atti di violenza molto gravi contro le persone, essi sono considerati reati analoghi. Di conseguenza, per prevedere una misura oggetto di riserva potrebbe essere sufficiente che il minore sia stato condannato per un omicidio intenzionale e vi sia da temere che, una volta liberato dalla pena del DPMin, commetta un altro reato grave ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 DPMin con cui siano ferite gravemente altre persone.
3.2.4 Riserva della misura nella sentenza di riferimento
La sentenza di riferimento ai sensi del DPMin può contenere una riserva concernente la pronuncia di una misura del CP. La decisione di ordinare la misura del CP è presa da un giudice per gli adulti alla fine della privazione della libertà inflitta ai sensi del DPMin.
Le misure terapeutiche del CP potrebbero essere considerate come una continuazione del collocamento previsto dal diritto penale minorile, pertanto non sarebbe necessario prevedere una riserva nella sentenza di riferimento.
L’internamento tuttavia non è una misura terapeutica e costituisce, in particolare se disposto al termine di una privazione della libertà, una sanzione supplementare da sottoporre a riserva nella sentenza di riferimento. Poiché anche l’eventuale pronuncia di una misura terapeutica costituisce una grave ingerenza nelle libertà dell’interessato, una simile misura deve essere ordinata a condizioni molto severe. Per tale ragione tutte queste misure vanno sottoposte a riserva nella sentenza di riferimento. In questo modo la privazione della libertà connessa alla misura soddisfa anche le condizioni della CEDU161.
3.2.5 Misure del CP
Possono essere sottoposte a riserva e ordinate le misure stazionarie di cui agli
articoli 59, 60, 61 e 64 capoverso 1 CP.
In linea di principio, tutte le misure stazionarie del CP sono adatte a sostituire un collocamento in un istituto chiuso disposto ai sensi del diritto penale minorile. Nei casi in cui l’interessato necessita di cure (e la misura di diritto penale minorile deve essere soppressa perché la persona ha raggiunto il limite massimo di età), può risultare opportuna una misura stazionaria di cui all’articolo 59 CP (trattamento di turbe psichiche), all’articolo 60 CP (trattamento della tossicodipendenza) o all’articolo 61 CP (misure per i giovani adulti). Se l’interessato non ha bisogno di cure, è refrattario alle terapie o è stato condannato unicamente a una privazione della libertà, va verificata l’opportunità di ordinare un internamento ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 CP.
161 Cfr. al riguardo i commenti al n. 7.2.2.