Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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a. gli interessati sono maggiorenni

Le persone per le quali si intende prevedere una misura di sicurezza erano minorenni quando hanno compiuto un reato, di conseguenza sono state condannate a una sanzione ai sensi del diritto penale minorile. Tale sanzione tuttavia non ha risolto la questione della pericolosità dell’interessato il quale nel frattempo ha raggiunto la maggiore età per cui appare coerente prendere in considerazione una misura per autori maggiorenni.

b. le misure al termine della sanzione di diritto penale minorile non devono essere

controproducenti

Si potrebbe obiettare che la misura del CP, ordinata al termine della sanzione di diritto penale minorile, annulla la pressione sulle autorità di esecuzione di risocializzare il giovane autore entro il tempo disponibile. Una simile obiezione può tuttavia essere mossa a tutte le misure che possono essere ordinate al termine di una sanzione di diritto penale minorile. Si potrebbe infatti osservare che il ricovero a scopo di assistenza, da ordinare eventualmente al termine di una sanzione di diritto penale minorile, sia controproducente, ma evidentemente non è così.

c. il collocamento in un istituto chiuso ai sensi del DPMin si prefigge già in parte

scopi di sicurezza

I principi cui s’impronta il DPMin sono la protezione e l’educazione del minore (art. 2 cpv. 1 DPMin), tuttavia si prefigge anche di tutelare i terzi. Il collocamento in un istituto chiuso di cui all’articolo 15 capoverso 2 lettera b DPMin, cui viene sottoposto un minore che rappresenta una grave minaccia per gli altri, non ha solamente l’obiettivo di proteggere ed educare, ma persegue chiaramente anche specifici fini preventivi. Inoltre lo spirito puramente protettivo ed educativo del DPMin è relativo dal momento che questo diritto non solo prevede misure a tutela del minore ma anche pene, seppur relativamente miti.

d. il collocamento di autori minorenni può essere eseguito in uno stabilimento per

giovani adulti

Secondo l’articolo 16 capoverso 3 DPMin, il collocamento può essere eseguito o proseguito in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP), se il minorenne ha già compiuto 17 anni. Dunque esiste già una certa permeabilità tra il diritto penale minorile e quello degli adulti.

e. il ricovero a scopo di assistenza di criminali pericolosi può essere eseguito in

stabilimenti per adulti

Già oggi i criminali pericolosi sottoposti a un ricovero a scopo di assistenza al termine del collocamento di cui all’articolo 15 DPMin sono collocati in stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure, se non vi è un’altra struttura adatta. Di conseguenza si trovano negli stabilimenti nei quali si sarebbero trovati se fosse stata disposta nei loro confronti una misura di diritto penale degli adulti.