Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine

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14 partecipanti61 respingono le modifiche proposte; reputano la normativa proposta

sproporzionata e inutile. Le autorità d’esecuzione applicherebbero già oggi un criterio severo nella verifica delle condizioni di cui all’articolo 84 capoverso 6 in combinato disposto con l’articolo 64 capoverso 3 CP. Non bisognerebbe limitare il margine di decisione pronunciarsi contro un alleggerimento dell’esecuzione in caso di pericolo di recidiva o di fuga62.

Diversi partecipanti63 evidenziano inoltre che l’articolo 84 capoverso 6bisAP-CP sarebbe in contrasto con l’articolo 64 capoverso 2 e capoverso 3 CP, l’articolo 75 CP e la CEDU.

Nell’esecuzione delle pene e delle misure vige il principio dell’orientamento alla libertà.

Dovrebbe essere possibile alleggerire gradualmente l’esecuzione, innanzitutto per procedere alla necessaria valutazione del rischio per la liberazione condizionale e in secondo luogo per impedire che venga liberato un criminale senza sufficiente preparazione. La classificazione come «nicht mehr gefährlich» (non più pericoloso) e il trasferimento in una struttura aperta non sarebbero possibili senza alleggerimenti progressivi, ivi incluse le uscite non

accompagnate. L’articolo 90 capoverso 4bisAP-CP escluderebbe del tutto i congedi non accompagnati durante l’esecuzione dell’internamento in un’istituzione chiusa. Questo

significherebbe che le persone condannate, che non vengono collocate in un’istituzione aperta ai fini dell’esecuzione dell’internamento, non avrebbero mai la possibilità di prepararsi a una vita priva di recidiva. Visto che con la modifica proposta si escluderebbe qualsiasi possibilità di superare con successo il periodo di prova, si chiede di stralciare l’articolo 84 capoverso 6bise l’articolo 90 capoverso 4bisAP-CP senza sostituzioni.

Secondo la critica mossa da sette partecipanti, il divieto non avrebbe alcun senso perché la legge continua a prevedere un regime aperto fino alla liberazione condizionale sia durante la precedente esecuzione della pena che nella successiva esecuzione dell’internamento. Se l’intento è quello di assicurare che l’esecuzione della pena che precede l’internamento possa avvenire solo in un regime chiuso, andrebbero proibite anche tutte le altre concessioni di un regime aperto, cosa che sarebbe inappropriata in relazione all’articolo 64 capoverso 3 CP64.

13 partecipanti si esprimono in modo critico sulla norma in base alla quale la persona

detenuta deve essere accompagnata solo da operatori della sicurezza. Dovrebbe piuttosto spettare ancora all’autorità che rilascia l’autorizzazione indicare il personale di

accompagnamento adatto nel caso specifico e concreto65. GR segnala, in particolare, che nel singolo caso (p. es. in presenza di disturbi psichici o per il rapporto di fiducia che si è instaurato) anche i terapeuti di riferimento potrebbero essere accompagnatori idonei o necessari. Non vi sarebbe inoltre chiarezza su cosa si intenda nel rapporto col termine «operatori della sicurezza»66.

Secondo la critica espressa da alcuni partecipanti, la norma proposta non terrebbe conto del fatto che, secondo l’articolo 64 capoverso 3 CP, è di competenza del giudice disporre

eventualmente la liberazione condizionale. La liberazione condizionale ai sensi

dell’articolo 64 capoverso 3 CP è possibile solo se sono stati precedentemente concessi degli alleggerimenti del regime d’esecuzione. Ma, in base alla normativa attuale, gli

alleggerimenti del regime d’esecuzione potrebbero essere concessi dall’autorità

d’esecuzione e questo comporterebbe, di fatto, la possibilità per le autorità d’esecuzione di aggirare la valutazione da parte del giudice della pericolosità di un autore. In questo modo si

61 BL, BS, GE, ZG, PS, GDS, FKE, LSDH-VD, FSA, SSPF, CPS, Uni-BE, Uni-NE, VGer ZH.

62 BS, PS, GDS, FKE, LSDH-VD, FSA, Uni-BE.

63 BL, BS, GE, ZG, GDS, FKE, LSDH-VD, FSA, SFFP, SSDP, Uni-BE, Uni-NE.

64 GR, LU, NW, SZ, OSK, CCSPC, SSDP.

65 BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG, ZH, FKE, CCSPC, NWI, SSDP.

66 GE, NW, NWI. CCSPC indica che in certi Cantoni gli operatori della sicurezza degli istituti di detenzione non possono esercitare coercizioni al di fuori degli stessi.