Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine
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rinunciare al requisito della negazione per tre volte della liberazione condizionale. La
condizione non sarebbe appropriata perché le libertà fondamentali dell’interessato non sarebbero colpite maggiormente all’inizio dell’internamento ma via via che ne aumenta la durata. ZH è dell’avviso che la soluzione più semplice sia quella di svolgere entrambi i riesami ogni due anni.
VGer ZH segnala il rischio di dover già riesaminare la liberazione (dopo un anno) durante il procedimento di riesame della liberazione condizionale dall’internamento presso l’autorità di ricorso, il che appare inopportuno. A ciò si aggiungerebbe la possibilità per l’interessato di fare richiesta e questo potrebbe portare a una sovrapposizione di vari procedimenti
concernenti la liberazione condizionale. Questo problema non verrebbe escluso con l’AP. Anche se l’AP prevedesse l’interruzione del riesame d’ufficio, l’interessato potrebbe
comunque presentare una richiesta in qualsiasi momento. Non sarebbe quindi chiaro in cosa consista l’alleggerimento del carico per le autorità. Sarebbe più opportuno estendere in generale l’intervallo del riesame della liberazione condizionale, p. es. a due anni, per evitare le sovrapposizioni.
Cinque partecipanti75 criticano la proposta che ritengono sia sproporzionata e in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU. Considerando la percentuale ridotta di internamenti ordinati rispetto alle altre misure terapeutiche, si dovrebbe temere che non si produca una riduzione molto significativa del carico amministrativo per l’autorità preposta alle procedure esecutive. Per contro, la modifica comporterebbe una riduzione significativa della protezione giuridica76. GDS segnala che, se è vero che le persone interessate possono richiedere in qualsiasi momento la liberazione, le stesse non sarebbero però regolarmente rappresentate da un avvocato nell’esecuzione e non potrebbero tutelare in modo efficace i propri diritti.
FR e GDS temono che, a causa del prolungamento dell’intervallo del riesame, si trascuri l’assistenza alla persona detenuta.
Anche Uni-BE respinge l’articolo 64b capoverso 3 AP-CP. Il riesame annuale sarebbe un presupposto importante per garantire l’esecuzione dell’internamento in modo conforme ai diritti fondamentali. Se si dovesse mantenere la modifica, l’articolo 64b capoverso 3 AP-CP andrebbe eventualmente adeguato. L’espressione «frühestens» (non prima di) andrebbe stralciata o sostituita con «spätestens» (al più tardi). Il riesame su richiesta non sarebbe toccato dalla modifica. Questa possibilità d’esame andrebbe esplicitamente sancita al capoverso 3. Si evidenzia poi un’incoerenza normativa nel diritto vigente. Secondo
l’articolo 64b capoverso 1 lettera b CP si esamina d’ufficio, prima dell’inizio dell’internamento, se siano adempiute le condizioni per il passaggio a un trattamento terapeutico stazionario. Secondo l’articolo 64b capoverso 1 lettera a CP, invece, si esamina la prima volta dopo due anni dall’inizio dell’internamento se la persona possa essere liberata condizionalmente.
Questo periodo minimo di esecuzione dell’internamento non sarebbe comprensibile in relazione alla possibilità della liberazione condizionale già dalla precedente esecuzione della pena detentiva. D’altra parte, si creerebbe una situazione di disparità giuridica rispetto all’articolo 64b capoverso 1 lettera b CP perché non tutti gli internati rientrerebbero nel campo di applicazione di questa disposizione. Per evitare questa disparità giuridica si raccomanda di adeguare l’articolo 64b capoverso 1 CP. Come minimo, si dovrebbe
segnalare obbligatoriamente alle persone internate che non rientrano nel campo di
applicazione dell’articolo 64b capoverso 1 lettera b CP che hanno diritto al riesame in qualsiasi momento.
75 FR, GDS, LSDH-VD, Uni-BE, Uni-NE.
76 VD, GDS.