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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine

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Art. 17 Partecipazione dell’Amministrazione federale delle dogane

1 L’Amministrazione federale delle dogane controlla su richiesta dell’UFAM se durante l’importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

2 In caso di sospetta infrazione, l’Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l’UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

3 L’UFAM può richiedere all’Amministrazione federale delle dogane le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali, necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Obblighi di informazione e di tolleranza

Gli operatori, i commercianti e gli organismi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l’esecuzione e garantire loro l’accesso ai propri locali.

Art. 19 Sequestro e confisca

1 L’UFAM e i Cantoni possono sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato o commercializzati per la prima volta se hanno un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale.

2 Essi fissano un termine per consentire all’operatore di invalidare il sospetto.

3 Se il sospetto non viene invalidato entro il termine previsto per legge, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati, oppure i prodotti vengono restituiti all’operatore per la rispedizione.

Art. 20 Prodotti sequestrati e confiscati

1 I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell’operatore.

2 I prodotti confiscati sono:

a. venduti;

b. rispediti al luogo di provenienza oppure

c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.