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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine

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b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;

c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione subnazionale, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;

d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera sull’importazione, il transito e l’esportazione di legno e prodotti da esso derivati;

e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;

f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

Art. 7 Attenuazione del rischio

1 Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale non è trascurabile, gli operatori devono eseguire un’attenuazione del rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.

2°Se dopo l’esecuzione dell’attenuazione del rischio quest’ultimo continua a essere non trascurabile, il legno e i prodotti da esso derivati non possono essere immessi sul mercato.

Art. 8 Documentazione e conservazione

Le informazioni secondo gli articoli 4-7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

Art. 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g LPAmb.

Capitolo 3: Organismi di ispezione

Art. 10 Compiti

L’organismo di ispezione:

a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell’operatore nell’ambito di un’ispezione basata sul capitolato d’oneri dell’UFAM; eventualmente raccomanda gli opportuni interventi;