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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine
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Art. 21 Emolumenti
Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l’ordinanza del 3 giugno 20054 sugli emolumenti dell’UFAM.
Art. 22 Adattamento degli allegati
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 sulla base del regolamento (UE)
n. 995/20105.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 23 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 24 Disposizione transitoria
Gli articoli 4-9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 814.014
5 Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Versione del 12.11.2010