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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine

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a. prima immissione sul mercato: la prima volta che vengono messi a disposizione in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale;

b. operatore: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;

c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell’ambito di un’attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato;

d. Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname;

e. legname di provenienza illegale: legname che è stato ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;

f. legislazione applicabile del Paese di origine: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:

1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,

2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,

3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,

4. i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e

5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;

g. concessione di taglio: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.

Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Art. 4 Sistema di dovuta diligenza

1 Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

2 Il sistema di dovuta diligenza include:

a. la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);