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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine
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b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.
Art. 11 Riconoscimento
1 Un organismo di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti seguenti:
a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
b. deve essere dotato di esperienza adeguata ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
c. garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni;
d. dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, tipo C).
2 Il riconoscimento avviene su richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l’allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all’UFAM. Questo emana un capitolato d’oneri in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere gli organismi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell’ambito di un’ispezione.
3 Se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni, l’UFAM fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l’UFAM revoca l’accreditamento all’organismo e informa il SAS.
4 Il SAS trasmette all’UFAM i rapporti allestiti nell’ambito dell’accreditamento e del mantenimento dell’accreditamento degli organismi di ispezione.
5 L’UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Art. 12 Rilevamento di dati nel sistema d’informazione e accesso
1 L’UFAM gestisce un sistema d’informazione nel quale rileva i dati seguenti:
a. dati sull’attività degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione;
b. risultati dei controlli;
c. dati sull’accertamento, l’apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.
2 I Cantoni hanno accesso al sistema d’informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l’esecuzione secondo l’articolo 16 capoverso 3.