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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 14 pagine
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b. l’esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
c. l’esecuzione di un’attenuazione del rischio (art. 7).
3 Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione da un organismo di ispezione riconosciuto nell’ambito delle ispezioni effettuate a cadenza annuale secondo l’articolo 10.
Art. 5 Raccolta di informazioni e documentazione
1 Gli operatori hanno l’obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:
a. descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
b. il Paese di origine;
c. la regione in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in singole regioni subnazionali;
d. informazioni sulla concessione di taglio in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in riferimento a più concessioni all’interno di un Paese o una regione;
e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
f. nome e indirizzo del fornitore;
g. informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione secondo l’articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l’articolo 12 dell’ordinanza del 4 settembre 20132 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES).
2°Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.
Art. 6 Valutazione del rischio
Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni secondo l’articolo 5 capoverso 1 nonché in conformità ai seguenti criteri:
a. l’eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;