Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 13 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle linee elettriche
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Diritto applicabile
2.1.1 Ordinanza sulle linee elettriche
Mentre per le nuove linee aeree sono ammesse esclusivamente strutture senza rischi per i volatili, un risanamento di sostegni già esistenti in base al diritto vigente è necessario soltanto se presentano «un pericolo incombente per l’uomo e l’ambiente» (art. 2 cpv. 2 lettera c OLEI) e «se le condizioni locali lo richiedono» (art. 30 OLEI). L’attuale formulazione dell’articolo 30 OLEI sulla protezione dell’avifauna lascia ampio margine di interpretazione soprattutto per quanto riguarda gli impianti esistenti che costituiscono un pericolo per i volatili. Ciò ha comportato che in base alla prassi corrente i risanamenti necessari dei sostegni che non presentavano un rischio di folgorazione fossero effettuati solo in misura insufficiente. Grazie alle conoscenze attuali è possibile identificare e localizzare i sostegni pericolosi per gli uccelli. Quelli che comportano un rischio di folgorazione per i volatili presentano infatti distanze troppo ravvicinate, per esempio tra la mensola e i conduttori o tra altri elementi sotto tensione. Questi impianti costituiscono un «pericolo incombente» per l’avifauna (art. 2 cpv. 2 lett. c OLEI). In diverse zone (Cantone del Vallese, Cantone dei Grigioni) è già stato stilato un inventario dei sostegni delle linee a media tensione pericolosi per gli uccelli. Inventariando i sostegni che presentano un rischio di folgorazione e che possono quindi costituire un pericolo per gli uccelli, è possibile attuare misure a protezione degli uccelli mirate e capillari.
2.1.2 Altre disposizioni
L’articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale (RS 101) impone alla Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella molteplicità naturale. Dalla seconda frase si evince inoltre l’incarico della Confederazione, previsto dalla Costituzione, di proteggere le specie minacciate dall’estinzione.
L’articolo 6 della Convenzione di Berna (Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa; RS 0.455) impone a livello internazionale che ogni parte contraente adotti i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per garantire la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica riportate nell’allegato II. Tra le specie rigorosamente protette secondo l’allegato II della Convenzione di Berna si annoverano tra l’altro cicogne (Ciconiiformes), falchi (Falconiformes) e strigidi (Strigiformes), che sono particolarmente colpiti dalla problematica dei sostegni delle linee aeree.
Secondo l’articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 541), l’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta non solo mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti ma anche mediante «altri provvedimenti adeguati». L’articolo 7 capoverso 4 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) stabilisce a sua volta che i Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici. Con la nuova disposizione in materia di coordinamento secondo l’articolo 24 capoverso 2 della legge sulla caccia, tale prescrizione si applicherebbe anche per la Confederazione nel caso di impianti autorizzati da quest’ultima4.
Secondo l’articolo 3 della legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0), il Consiglio federale regola l’allestimento e la manutenzione tanto degli impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte. Tale disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare
4 Cfr. la modifica della legge sulla caccia approvata dal Parlamento (FF 2019 5459), che sarà sottoposta al voto popolare nel 2020. 5/13 153-00007/00001/01117/00008/T061-0078