Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle linee elettriche
es. gufi reali, cicogne, rapaci diurni; cfr. spiegazione relativa al cpv. 1). Per questo motivo le misure di protezione dei volatili devono essere applicate su tutto il territorio nazionale. Limitare soltanto a determinate aree geografiche l’attuazione dei provvedimenti per proteggere i volatili contro il rischio di folgorazione non avrebbe dunque alcun senso. Gli impianti che comportano un rischio di folgorazione per gli uccelli sono noti (cfr. pubblicazione «Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1kV»). Con il capoverso 2 sarà introdotta una restrizione tecnica all’attuazione delle misure di risanamento. In base a questa disposizione soltanto le strutture che rappresentano un pericolo per gli uccelli saranno interessate dall’obbligo di risanamento.
UFAM, UFE ed ESTI sottoporranno a revisione le raccomandazioni contenute nella pubblicazione «Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1kV» e prepareranno una versione aggiornata presumibilmente entro la fine del 2021. Lo scopo è fornire ai gestori di rete indicazioni chiare, in un’ottica di certezza del diritto, sui casi nei quali è possibile rinunciare a un risanamento completo (in particolare per il livello di rete 3). Le raccomandazioni attuali (2aedizione del 2009) resteranno valide fino al termine della revisione.
I gestori di rete devono controllare le loro linee aeree in base al diritto vigente almeno ogni cinque anni (linee aeree a corrente debole e a bassa tensione) o ogni due (linee aeree ad alta tensione) (art. 135 OLEI). In occasione di tali controlli gli esercenti sono anche tenuti a verificare quali sostegni sono pericolosi per gli uccelli e a intraprendere successivamente i necessari risanamenti senza bisogno di alcuna procedura di approvazione ufficiale. I gestori di rete sono direttamente responsabili della corretta attuazione delle direttive in materia di risanamento. Si prevede ora un termine di risanamento di poco meno di dieci anni (dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza a luglio 2021 fino alla fine del 2030). Decorso tale termine, l’attuazione delle misure di risanamento sarà eventualmente disposta dalle autorità responsabili (ESTI, UFE). A fine 2027 l’UFAM fornirà un resoconto completo al Consiglio federale in merito alle prime due fasi di attuazione (2019-2023 e 2024-2027) del piano d’azione «Strategia Biodiversità Svizzera» (PA SBS) e informerà anche sullo stato di questi risanamenti.
Livello di rete 7 (LR7)
In Svizzera vi sono circa 8100 km di linee aeree del LR78. Anche se il pericolo di folgorazione per gli uccelli con grande apertura alare non può essere completamente escluso per le linee aeree a bassa tensione, l’obbligo proattivo di risanamento si concentrerà sulle linee pari o superiori a 1kV. Ciò è conforme alla prassi corrente e anche alla pubblicazione «Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1kV». Le linee del LR7 (< 1kV) non saranno quindi interessate dall’obbligo di risanamento.
Livello di rete 5 (LR5)
In Svizzera vi sono circa 9800 km di linee aeree del LR58.
L’obbligo di risanamento secondo il capoverso 2 riguarderà principalmente i sostegni del LR5 (1-36kV). Quanto al livello di rete 5, le misure proporzionate sono note da anni per la maggior parte dei sostegni pericolosi e sono facili da implementare (cfr. pubblicazione «Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a 1kV»).
Si configura un obbligo di risanamento per tutti i sostegni esistenti del LR5 che secondo lo stato attuale della tecnica possono essere allestiti in modo totalmente sicuro contro la
8 Rapporto d’attività della Commissione federale dell’energia elettrica ElCom 2018: https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/rapporti-e-studi/taetigkeitsberichte.html 9/13 153-00007/00001/01117/00008/T061-0078