Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 13 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione Ordinanza sulle linee elettriche
prescrizioni per prevenire danni. La norma si riferisce sia agli impianti nuovi che a quelli esistenti (cfr. art. 3 cpv. 2 LIE, dove si parla di regolamentazione della manutenzione).
2.2 Scopo della presente revisione
Gli impianti che a causa della loro costruzione sono pericolosi per gli uccelli con grande apertura alare sono noti5, così come sono note le misure di risanamento tecnicamente attuabili per la protezione dei volatili. Tranne poche eccezioni, tutti i sostegni del livello di rete 5 (sostegni portanti, sostegni di ancoraggio, sostegni di derivazione, sostegni terminali, trasformatori da palo) possono essere interamente risanati con un investimento proporzionato. Per il livello di rete 3, sono noti i sostegni che non presentano un rischio di folgorazione e che in base allo stato attuale della tecnica non è possibile risanare completamente o solo a costi elevati. Il risanamento di questi sostegni del livello di rete 3 sarà effettuato a costi ragionevoli. Ciò significa che per il livello di rete 3 è possibile rinunciare a un risanamento integrale se questo è sproporzionato. L’entità del risanamento dei sostegni del livello di rete 3 sarà ridotto rispetto al risanamento integrale dei sostegni del livello di rete 5.
L’articolo 30 OLEI deve essere precisato e integrato in modo che gli impianti esistenti dei livelli di rete 5 e 3 che comportano un rischio di folgorazione per gli uccelli siano soggetti all’obbligo di risanamento. In corrispondenza dei sostegni e dei componenti di linee aeree esistenti che possono rappresentare un pericolo per gli uccelli a causa del loro tipo di costruzione saranno adottati provvedimenti contro messe a terra o cortocircuiti. Le misure di risanamento capillari saranno attuate proattivamente e non solo dopo la morte di un volatile.
Contrariamente all’attuale regolamentazione, vi sarebbe ora un termine concreto per l’attuazione (fine 2030). L’obbligo di risanamento interesserebbe soprattutto i sostegni del livello di rete 5 che a causa del loro tipo di costruzione comportano un pericolo di folgorazione per gli uccelli. In casi eccezionali possono essere interessati anche i sostegni del livello di rete 3 (anche se la maggior parte di questi sostegni non presenta un rischio di folgorazione). Diversamente da quanto prevede l’attuale articolo 30 capoverso 1 OLEl, le condizioni locali non sarebbero più determinanti. I sostegni interessati dovranno pertanto essere risanati in tutta la Svizzera. Secondo le stime, i costi per l’attuazione dei provvedimenti si aggirano mediamente attorno a 3000 franchi per impianto e sono dunque sostenibili. Inoltre, tali costi calano se si opta per un risanamento capillare anziché di singoli sostegni.
Già oggi le linee aeree vengono controllate dai gestori di rete ogni due-cinque anni (cfr. art. 135 cpv. 3 OLEI). In occasione di tali controlli, in futuro gli esercenti saranno tenuti a verificare quali sostegni nel loro territorio sono pericolosi per gli uccelli (art. 135 OLEI) e realizzare quindi le modifiche necessarie nell’ottica della protezione degli uccelli. Nell’ordinanza sarà stabilito che non è richiesta alcuna procedura ufficiale (PAP) per gli interventi di risanamento e l’attuazione dei provvedimenti a protezione degli uccelli.
5 Protezione degli uccelli sulle linee elettriche aeree a corrente forte con tensioni nominali superiori a
1 kV, AES et al. 2009. 6/13 153-00007/00001/01117/00008/T061-0078