Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine
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organi incaricati di controllare il rispetto dei salari minimi cantonali ed è stabilito se e quali sanzioni sono applicabili in caso di inosservanza. Pertanto, se la legge cantonale sul salario minimo prevede prescrizioni esecutive, queste ultime valgono per tutti i rapporti di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni su tale salario (ai datori di lavoro e ai lavoratori svizzeri e stranieri). In tal modo è possibile garantire che chiunque rientri nel campo d’applicazione delle leggi cantonali sul salario minimo sia in linea di principio controllato e sanzionato allo stesso modo.
Nell’ambito delle loro attività d’esecuzione e di osservazione del mercato del lavoro, i Cantoni o le CT cantonali possono decidere di richiedere il rispetto dei salari usuali per il luogo e il ramo tramite una procedura di conciliazione.
Le disposizioni esecutive della LDist non si applicano pertanto all’esecuzione della legislazione cantonale sul salario minimo. Per questo motivo il secondo periodo di questo capoverso sancisce che, invece degli articoli della LDist che si riferiscono all’esecuzione delle altre condizioni salariali e lavorative minime, in materia di controllo, finanziamento e sanzioni si applicano le pertinenti disposizioni del diritto cantonale. In questo modo anche la vigilanza sull’esecuzione delle leggi rimane di competenza dei Cantoni.
Sia i campi d’applicazione che le disposizioni esecutive delle leggi sul salario minimo variano notevolmente a seconda del Cantone. Nei Cantoni in cui la legge sul salario minimo non è applicabile se esiste un CCL di obbligatorietà generale, un CCL o un CNL che prevede un salario minimo, non vi è alcun rischio di un doppio controllo o di una doppia sanzione. I Cantoni in cui il salario minimo cantonale prevale in linea di principio sugli altri salari minimi devono invece garantire, nelle loro disposizioni esecutive, che le aziende non siano soggette a doppi controlli e sanzioni.
2.3 Art. 7b LDist e art. 16a LLN
Questi articoli vengono introdotti nella legge sui lavoratori distaccati e nella legge contro il lavoro nero per creare una base legale esplicita che disciplini, in caso di inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi, la riduzione o il non pagamento delle indennità non ancora versate (cpv. 1) e la restituzione delle indennità già versate (cpv. 2).
Si parla di inadempienza parziale quando il beneficiario dell’indennità non adempie i compiti esecutivi secondo le disposizioni legali applicabili (in particolare della LLN, OLN, LDist, Odist, CO e LSu) e non rispetta le condizioni previste nelle convenzioni sull’esecuzione della LLN e delle misure collaterali concluse tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e i Cantoni o gli organi paritetici. Ciò avviene in particolare quando, senza un motivo valido, vengono svolti controlli insufficienti o troppo onerosi. Si parla inoltre di inadempienza parziale quando non sono verificati tutti gli elementi richiesti o quando vengono svolti controlli inadeguati in termini di tempo, luogo, rischio o soggetti, ad esempio quando vengono controllate le stesse persone e aziende in tempi ravvicinati senza che siano state in precedenza constatate irregolarità.
Si parla di inadempienza totale quando l’organo preposto non svolge alcun controllo ai sensi della LLN o della LDist.
La Confederazione riscuote un interesse rimunerativo del cinque per cento sulle indennità già versate e che devono essere (in parte) restituite in seguito a inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi (cpv. 2). Questo interesse corrisponde a quello di mora dovuto in caso di restituzione di aiuti finanziari per inadempienza totale o parziale (art. 28 LSu) nonché al tasso applicato dal Tribunale federale agli interessi di mora sui crediti di diritto pubblico31.
In analogia alle corrispondenti disposizioni in materia di aiuti finanziari della legge sui sussidi (art. 28 LSu), gli interessi decorrono dalla data del versamento.
Sia per la LDist che per la LLN, il contributo federale ai costi d’esecuzione viene versato ai beneficiari dell’indennità in maniera scaglionata. Nel secondo semestre dell’anno d’esecuzione x viene corrisposto l’80 per cento dell’indennità annuale prevista in base a una stima effettuata a metà anno.
31 DTF 95 I 258, pag. 264.