Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine
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2 LDist occorre inserire anche le leggi cantonali sul salario minimo che devono applicarsi a queste aziende. Le aziende che distaccano lavoratori devono essere tenute a rispettare i salari minimi cantonali soltanto se un simile obbligo è previsto nel campo d’applicazione della legge cantonale. Questa disposizione è sancita nel nuovo articolo 2 capoverso 1bisLDist.
1.3.2 Competenza dei Cantoni di disciplinare il campo d’applicazione e l’esecuzione dei salari minimi cantonali
Come spiegato nel punto 1.1.1, i Cantoni hanno la competenza di emanare leggi cantonali sul salario minimo soltanto a titolo di misura di politica sociale. Sia il Consiglio federale (nel quadro della garanzia federale alle disposizioni costituzionali cantonali in virtù dell’art. 51 cpv. 2 Cost.) che il Tribunale federale hanno riconosciuto la competenza dei Cantoni di adottare regolamentazioni sul salario minimo basate su criteri di politica sociale volte a garantire ai cittadini condizioni di vita dignitose. Il salario minimo deve consentire alle persone di sopperire alle proprie necessità, senza che debbano ricorrere all’assistenza sociale. Ai Cantoni non è tuttavia stata accordata la competenza di estendere ai lavoratori distaccati il campo d’applicazione delle leggi cantonali sul salario minimo. Questa misura di politica sociale non è in linea di principio rivolta ai lavoratori distaccati, anche perché il loro luogo di residenza non rientra nel campo d’applicazione geografico di tali leggi.
Per attuare la mozione il legislatore federale ha optato per una soluzione in base a cui spetta ai Cantoni decidere riguardo all’applicabilità ai lavoratori distaccati delle disposizioni cantonali sui salari minimi. Per un’attuazione conforme alla Costituzione federale e alla luce della decisione del Tribunale federale del 21 luglio 2017, compete ai Cantoni determinare il campo d’applicazione della legge cantonale sul salario minimo e le modalità d’esecuzione. Nel nuovo articolo 2 capoverso 1bis LDist, per l’applicabilità delle disposizioni cantonali sui salari minimi ai lavoratori distaccati si rinvia quindi alle pertinenti leggi cantonali. Spetta pertanto ai Cantoni definire il campo d’applicazione delle loro leggi in questo campo.
Il nuovo articolo 7 capoverso 1bisLDist affida ai Cantoni la competenza di controllare il rispetto delle leggi cantonali sul salario minimo. In questo modo la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantone è garantita, come spiegato precedentemente. Inoltre, l’attuazione avviene conformemente alla volontà del legislatore cantonale e tenendo conto dell’impostazione della legge e delle modalità d’applicazione del Cantone interessato.
1.3.3 Prevalenza tra i diversi salari minimi
Nella maggior parte dei casi il salario minimo fissato nelle pertinenti leggi cantonali non è applicabile se esiste già un salario minimo in un CCL o in un CNL. Tuttavia, se il diritto cantonale non prevede norme di conflitto riguardo all’applicabilità di diversi salari minimi vigenti o in relazione alle sanzioni applicabili (salari minimi cantonali, salari minimi, salari minimi in un CCL o CNL), potrebbe in linea di principio esservi il rischio che un’azienda che distacca lavoratori sia sanzionata due volte. In base alla LDist vigente è possibile che un’azienda sia sanzionata dalle CP se non rispetta il salario minimo previsto da un CCL di obbligatorietà generale. In un Cantone che prevede un salario minimo cantonale e contemporaneamente la prevalenza di principio di tale salario può succedere che un datore di lavoro sia sanzionato anche dalle autorità cantonali in virtù della legge sul salario minimo. Attualmente non sussiste il rischio di una doppia sanzione in quanto le leggi sul salario minimo vigenti lo escludono. Nei futuri progetti di legge, i Cantoni dovranno tuttavia provvedere affinché le aziende non possano essere sanzionate più volte.
1.3.4 Disposizioni salariali vincolanti e non vincolanti
Come spiegato nel punto 1.1.6, le commissioni tripartite cantonali (CT) sono state incaricate dal legislatore di verificare se sul territorio del proprio Cantone vengono rispettati i salari usuali per il luogo, la professione e il ramo. Questo mandato rimane valido a prescindere dalle leggi cantonali sul salario minimo.