Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine
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persone che lavorano invece abitualmente sul territorio cantonale8. Ciò significa che i lavoratori distaccati (dall’estero o da altri Cantoni) il cui luogo di lavoro abituale non si trova sul territorio del Cantone di Neuchâtel o del Cantone Ticino non rientrano nel campo d’applicazione della legge cantonale sul salario minimo9. Inoltre, sono previste deroghe per alcuni rami (agricoltura, viticoltura, ecc.)10 o determinate categorie di lavoratori (stagisti, partecipanti a provvedimenti d’integrazione sul mercato del lavoro)11. Alcune leggi cantonali contengono inoltre disposizioni sulla prevalenza del salario minimo cantonale rispetto ad altri salari minimi, come quelli stabiliti in un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale o in un contratto normale di lavoro (CNL) ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)1213. Anche le modalità di controllo e di applicazione dei salari minimi cantonali variano da Cantone a Cantone e in alcuni casi non sono nemmeno previste prescrizioni al riguardo.
1.1.3 Misure collaterali alla libera circolazione delle persone
L’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. La conclusione di questo Accordo ha permesso l’introduzione progressiva della libera circolazione delle persone e autorizzato pertanto i cittadini svizzeri e dell’UE a scegliere senza restrizioni il luogo di lavoro e di soggiorno sul territorio degli Stati contraenti. Ha inoltre liberalizzato parzialmente le prestazioni di servizi transfrontaliere di breve durata (fino a 90 giorni). In seguito alla progressiva introduzione della libera circolazione delle persone, dal 1° giugno 2004 sono stati aboliti i controlli preliminari delle condizioni lavorative e salariali usuali, da cui dipendeva in precedenza la decisione sul rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro. Per il timore di una pressione salariale o, indirettamente, dell’esclusione della forza lavoro nazionale in seguito all’apertura del mercato del lavoro svizzero, sono state introdotte misure collaterali, il cui scopo è evitare l’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera nonché garantire eque condizioni concorrenziali per le imprese svizzere ed estere.
Le misure collaterali comprendono essenzialmente la legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist)15, il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale ai CCL e l’adozione di CNL. Esse prevedono un’osservazione generale della situazione sul mercato del lavoro nonché controlli mirati delle condizioni lavorative e salariali presso le imprese che distaccano lavoratori in Svizzera e presso i datori di lavoro svizzeri. A ciò si aggiunge la verifica dello statuto dei prestatori di servizi indipendenti soggetti all’obbligo di notifica.
La legislazione sui lavoratori distaccati, che si basa su considerazioni di politica economica, mira a proteggere i lavoratori (cfr. anche l’art. 110 Cost.) e a combattere gli abusi salariali. Il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime è controllato dagli organi esecutivi (commissioni paritetiche [CP] e commissioni tripartite [CT]) (art. 7 LDist) e le infrazioni possono essere sanzionate
(art.9 LDist).
1.1.4 Impostazione ed esecuzione delle misure collaterali
L’attuazione delle misure collaterali è stata affidata a diversi attori e si basa su un sistema duale, che permette agli organi di controllo di apportare al meglio le proprie competenze specifiche. In assenza di un CCL di obbligatorietà generale che preveda condizioni lavorative e salariali vincolanti, le CT cantonali controllano che vengano rispettate le condizioni lavorative e salariali usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, nonché le disposizioni relative ai salari minimi di un CNL ai sensi dell’articolo 360a CO.
8 Art. 32b LEmpl/NE.
9Commento all’articolo 32b LEmpl/NE nel « Rapport du conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification
de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage » del 4 novembre 2013.
10 Art. 32e LEmpl/NE.
11 Art. 32c LEmpl/NE.
12 RS 220
13 Art. 3 cpv. 3 Loi sur le salaire minimum cantonal Canton du Jura.
14 RS 0.142.112.681
15 RS 823.20