Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

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Nel primo semestre dell’anno x + 1 viene versato il 20 per cento rimanente sulla base del conteggio annuale degli importi effettivi. Se viene constatata un’inadempienza dei compiti esecutivi già al momento del versamento dell’acconto nel secondo semestre dell’anno x, la Confederazione deve informare senza indugio il beneficiario dell’indennità e avvisarlo riguardo alle relative conseguenze conformemente al principio di proporzionalità. Considerato questo sistema di indennizzazione, si può rinunciare all’obbligo legale di diffida da parte delle autorità.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Secondo il progetto di revisione, in futuro anche i datori di lavoro saranno tenuti a rispettare i salari minimi cantonali se previsto nella pertinente legge cantonale. L’esecuzione dei salari minimi cantonali sarà disciplinata nelle leggi cantonali sul salario minimo e spetterà ai Cantoni.

In linea di principio i Cantoni devono adempiere i compiti legati all’esecuzione amministrativa di disposizioni federali senza, per questo, percepire indennità. Il versamento di un’indennità da parte della Confederazione è giustificato segnatamente se i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali. Ciò potrebbe succedere, per esempio, se la Confederazione imponesse ai Cantoni regole rigide per l’esecuzione della legge federale, ma non è questo il caso. Lasciando ai Cantoni la piena competenza di attuare le disposizioni cantonali sui salari minimi, la Confederazione non è tenuta a versare alcuna indennità per i controlli dei salari minimi cantonali. Ciò vale anche per quanto riguarda il controllo dei lavoratori distaccati che rientrano nel campo d’applicazione della legge cantonale.

Per eseguire le suddette disposizioni, i Cantoni possono designare un organo esecutivo. Alcuni compiti vengono affidati anche alle CT esistenti. Se tali compiti includono tuttavia l’osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l’articolo 360b CO, non ne deve risultare alcun costo supplementare a carico della Confederazione.

Le misure non hanno alcuna ripercussione a livello di effettivi per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le leggi cantonali sul salario minimo adottate finora si basano su iniziative costituzionali cantonali e sono concepite come misure di politica sociale. Diverse leggi disciplinano anche le modalità di controllo e d’esecuzione. Ciò significa che i Cantoni hanno già valutato le ripercussioni finanziarie del salario minimo cantonale in occasione dell’introduzione della propria legge. Se nella legge è in linea di principio previsto che anche i lavoratori distaccati rientrino nel campo d’applicazione e che i lavoratori stranieri siano effettivamente controllati, questo fatto è già stato preso in considerazione nel processo legislativo.

I controlli del salario minimo cantonale saranno pertanto effettuati e finanziati dai Cantoni, che copriranno quindi anche gli eventuali costi supplementari.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori. Le spiegazioni in merito sono riportate ai capitoli 1.3.1 e 1.3.2.

Per non interferire con la competenza dei Cantoni di emanare disposizioni nel settore delle misure di politica sociale, la mozione Abate 18.3473 è attuata in modo conforme alla Costituzione federale.