Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

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1.3.5 Non discriminazione ai sensi dell’articolo 2 ALC

Se la legge cantonale sul salario minimo è applicata in modo uniforme sul territorio del Cantone e in maniera identica per tutte le persone che rientrano nel campo d’applicazione della legge, anche il rispetto del principio di non discriminazione sancito nell’ALC può essere garantito.

La disposizione secondo cui l’applicabilità del salario minimo ai lavoratori distaccati è determinata dal diritto cantonale permette inoltre di evitare che vi sia una disparità di trattamento tra i lavoratori distaccati stranieri e quelli svizzeri, il che sarebbe contrario all’articolo 2 ALC in combinato disposto con gli articoli 17 e 19 dell’Allegato I ALC. Nella loro legislazione i Cantoni sono altresì tenuti a osservare i trattati internazionali.

1.3.6 Conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche in assenza di una base legale esplicita è possibile chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente. In analogia alle norme di diritto privato sull’indebito arricchimento (art 62 segg. CO), nel diritto amministrativo vale il principio generale secondo cui ciò che è stato dato per una causa non avveratasi o per una causa che ha cessato di sussistere oppure per un errore nel quadro dell’obbligo di fornire prestazioni deve essere restituito30. A questo principio giuridico generale sono tuttavia intrinseche alcune imprecisioni e generalizzazioni, che nella prassi possono essere fonte di incertezze e divergenze interpretative. Per questo motivo il Consiglio federale propone di creare una base legale esplicita (nuovi art. 7b LDist e 16a LLN) che disciplini, in caso di inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi, la riduzione o il non pagamento delle indennità non ancora corrisposte di cui agli articoli 7 capoverso 5 e 7a capoverso 3 LDist nonché 16 capoverso 2 LLN come pure la restituzione delle indennità già versate. In questo modo si tiene inoltre conto del principio di legalità, applicabile anche nel diritto amministrativo. Infine, una regolamentazione di carattere generale e astratto permette di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento di tutti i beneficiari delle indennità.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Art. 2 cpv. 1bis LDist

Conformemente al nuovo capoverso 1bisdell’articolo 2, i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a garantire loro il salario minimo cantonale vigente purché tali lavoratori rientrino nel campo d’applicazione di una legge cantonale sul salario minimo.

Il nuovo articolo 2 capoverso 1bisLDist stabilisce il principio in base a cui la legge cantonale è determinante per definire il campo d’applicazione personale e materiale del salario minimo cantonale. Se tale legge dichiara il salario minimo applicabile a tutte le persone attive sul territorio del Cantone, anche i datori di lavoro esteri saranno tenuti a rispettare le prescrizioni cantonali sul salario minimo (campo d’applicazione personale). Se invece una legge cantonale sul salario minimo esclude dal campo d’applicazione le persone che non lavorano regolarmente sul territorio del Cantone, la presente revisione non incide su tale campo d’applicazione. Si deve inoltre tener conto del campo d’applicazione materiale dei salari minimi cantonali. Se nella legge sono esclusi i rami dotati di un CCL, di un CCL di obbligatorietà generale o di un CNL che prevede già un salario minimo, ciò si applica anche alle aziende di distacco di tali rami.

Con il rimando alle disposizioni cantonali sui salari minimi previsto nel nuovo articolo 2 capoverso 1bisLDist si intende segnalare alle aziende estere che distaccano lavoratori che occorre consultare le leggi cantonali sul salario minimo. Questo articolo contribuisce pertanto anche a una maggiore trasparenza. Le aziende di distacco possono così determinare facilmente il salario minimo o il salario usuale (per il luogo o il ramo) che occorre garantire ai lavoratori distaccati.

2.2 Art. 7 cpv. 1bis LDist

Per quanto riguarda l’esecuzione della legge cantonale sul salario minimo, la LDist rinvia al diritto cantonale, in particolare alle leggi sul salario minimo. Nella legislazione cantonale sono definiti gli

30 DTF 124 II 570, pag. 578 seg.