Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.2 Esecuzione delle leggi cantonali sul salario minimo

All’articolo 7 LDist viene aggiunto un nuovo capoverso 1bis, che stabilisce le competenze in materia di esecuzione. È previsto che i Cantoni controllino il rispetto delle disposizioni cantonali sui salari minimi e garantiscano l’esecuzione conformemente alle proprie normative. A tal fine vengono esclusi dal campo d’applicazione gli articoli della legge sui lavoratori distaccati che disciplinano l’esecuzione della legge e si rinvia alle pertinenti disposizioni del diritto cantonale.

1.2.3 Regolamentazione delle conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

Il Consiglio federale propone di introdurre un nuovo articolo 7b nella LDist e un nuovo articolo 16a nella LLN per disciplinare le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale, da parte degli organi preposti, dei compiti esecutivi contemplati nella legge sui lavoratori distaccati o nella legge contro il lavoro nero. Il capoverso 1 di tali articoli prevede, per il caso in cui la Confederazione non abbia ancora versato l’indennità prevista, una riduzione adeguata o il non pagamento di tale indennità se l’organo di controllo non adempie i compiti esecutivi conformemente alla convenzione o alla legge. Il capoverso 2 disciplina le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi nel caso in cui l’indennità sia già stata versata e ne stabilisce la restituzione con i relativi interessi. Il capoverso 3 prevede una disposizione derogatoria per i casi di rigore. Queste disposizioni intendono garantire che i mezzi della Confederazione siano utilizzati per l’esecuzione della LDist e della LLN in maniera legale e conformemente allo scopo.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Come illustrato nel punto 1.1, le prescrizioni concernenti il rispetto delle disposizioni sui salari minimi nel settore dei lavoratori distaccati rientrano nel diritto del lavoro e devono essere disciplinate dal legislatore. Queste prescrizioni sono volte a evitare l’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera nonché a garantire eque condizioni concorrenziali per le imprese svizzere ed estere.

Conformemente alla Costituzione e alla giurisprudenza del Tribunale federale, i Cantoni hanno la possibilità di fissare salari minimi, purché si tratti di una misura di politica sociale.

Se nella legislazione sui lavoratori distaccati vengono inseriti salari minimi cantonali quale misura di politica sociale, si pone la questione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. Questa questione, di natura costituzionale, è già stata affrontata nella risposta del Consiglio federale alla mozione attuata dal presente progetto di legge. Nella risposta il Consiglio federale ha stabilito che un ampliamento del campo d'applicazione delle leggi cantonali sui salari minimi tramite la modifica di una legge federale (la LDist), per includervi anche i lavoratori distaccati – così come chiesto dall'autore della mozione –, esula dalle competenze della Confederazione. Nel quadro della revisione della legge sui lavoratori distaccati occorre inoltre tener conto del principio di non discriminazione sancito nell’ALC. In aggiunta, nei Cantoni con leggi interne sul salario minimo le CT cantonali devono poter continuare a richiedere alle aziende che distaccano lavoratori anche il rispetto dei salari usuali nel luogo e nel ramo, più elevati.

1.3.1 Competenza della Confederazione di imporre alle aziende che distaccano lavoratori il rispetto delle condizioni salariali minime

Le disposizioni sulle condizioni salariali e lavorative minime cui si rinvia nella legge sui lavoratori distaccati e l’obbligo di rispettarle sono disposizioni che devono da un lato essere sancite nel diritto civile e, dall’altro, essere volte a proteggere i lavoratori. Conformemente agli articoli 110 e 122 Cost., il diritto privato del lavoro e quello pubblico competono in linea di principio alla Confederazione. Il diritto federale può tuttavia delegare determinate competenze ai Cantoni.

Secondo l’autore della mozione, le aziende che distaccano lavoratori in Svizzera devono rispettare anche le condizioni salariali minime prescritte in una legge cantonale. I salari minimi che le aziende di distacco devono osservare sono sanciti nella legge sui lavoratori distaccati. Pertanto, all’articolo