Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

misure alle autorità cantonali competenti, come il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale a un CCL23 o l’adozione di un CNL contenente salari minimi vincolanti.

1.1.7 Conseguenze dell’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

Sia la legge sui lavoratori distaccati che la legge del 17 giugno 200524 contro il lavoro nero (LLN) prevedono che la Confederazione partecipi ai costi d’esecuzione della legge. Secondo l’articolo 7a capoverso 3 LDist in combinato disposto con l’articolo 16d dell’ordinanza del 21 maggio 200325 sui lavoratori distaccati (Odist), la Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali sostenute dal Cantone per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 LDist e dei compiti di osservazione di cui all’articolo 360b capoversi 3–5 CO. L’articolo 7 capoverso 5 LDist in combinato disposto con l’articolo 9 ODist disciplina inoltre le indennità per i compiti esecutivi spettanti agli interlocutori sociali. Questi ultimi hanno cioè diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui lavoratori distaccati in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL (controllo dei prestatori di servizio distaccati e delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notifica). Le indennità sono versate sotto forma di importo forfettario. Le condizioni della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi generati dai compiti di controllo e di osservazione sono disciplinate in convenzioni annuali tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e i singoli Cantoni o gli interlocutori sociali26.

Per quanto riguarda la lotta contro il lavoro nero, qualora si scoprano violazioni ai sensi dell’articolo 6 LLN, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate27. La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con questi emolumenti né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni. Le condizioni quadro della partecipazione finanziaria della Confederazione sono fissate nelle convenzioni sulle prestazioni concluse tra quest’ultima e i Cantoni.

La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi legati all’esecuzione del diritto in materia di lavoratori distaccati e lavoro nero costituisce un’indennità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199028 sui sussidi (LSu). L’articolo 28 LSu disciplina le conseguenze giuridiche dell’inadempienza totale o parziale di un compito sovvenzionato soltanto per quanto riguarda gli aiuti finanziari. Il legislatore ha volutamente rinunciato a disciplinare in maniera generale le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale anche per le indennità, sostenendo che una norma generale non potrebbe tenere debitamente conto delle diversità dei tipi di indennità29. L’articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 1 LSu stabilisce pertanto che le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale del compito devono essere previste nelle disposizioni legali che disciplinano le indennità. Attualmente tali conseguenze non sono sancite esplicitamente né nella legge contro il lavoro nero né nella relativa ordinanza. Lo stesso vale per le misure collaterali: né la LDist né l’ordinanza in materia prevedono disposizioni su tali conseguenze. Per questo motivo, la presente revisione intende creare nella legge sui lavoratori distaccati e nella legge contro il lavoro nero una disposizione in questo senso.

1.2 La normativa proposta

1.2.1 Inserimento nella legge sui lavoratori distaccati di una disposizione sui salari minimi cantonali

Per attuare la mozione Abate (18.3473) il Consiglio federale propone di aggiungere un capoverso 1bisall’articolo 2 LDist. In base a questo nuovo capoverso le aziende che distaccano lavoratori sono tenute a rispettare i salari minimi cantonali se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d’applicazione personale e materiale delle leggi cantonali sul salario minimo.

23 Art. 1a della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

RS 21.215.311.

24 RS 822.41

25 RS 823.201

26 Art. 7a cpv. 3 LDist in combinato disposto con gli art. 16b cpv. 2 lett. b e 16d ODist (Indennità dei Cantoni) nonché art. 7 cpv. 5 LDist in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 3 ODist (Indennità degli interlocutori sociali).

27 Art. 16 LLN e art. 7 seg. dell’ordinanza del 6 settembre 2006 contro il lavoro nero (OLN; RS 822.411).

28 RS 616.1

29 Messaggio del 15 dicembre 1986 a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità, FF 1987 I pag. 297, in particolare pag. 326.