Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine
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4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Come menzionato nel messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092, in particolare pag. 5385), la LDist si fonda sulla direttiva dell’UE relativa al distacco dei lavoratori32. L’articolo 22 dell’allegato I ALC fa esplicito riferimento a tale direttiva. Con il presente progetto, la legge federale si basa sul presupposto che in futuro le aziende che distaccano lavoratori saranno tenute a rispettare anche i salari minimi cantonali, purché sia le aziende stesse che i relativi lavoratori distaccati rientrino nel campo d’applicazione personale e materiale della pertinente legge cantonale. I Cantoni sono chiamati a conciliare la propria legislazione con gli impegni internazionali della Svizzera.
La regolamentazione delle conseguenze di un’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi si basa solo sul diritto nazionale.
4.3 Forma dell’atto
Il presente atto modifica leggi federali in vigore; conformemente all’articolo 164 Cost., deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale.
32 Direttiva 96/71 del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi; GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.