Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 12 pagine

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Le CT sono composte da rappresentanti dei Cantoni, delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati. Le CP, dal canto loro, sono costituite da rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro. La LDist affida alle CP, che monitorano già il rispetto dei CCL da parte dei datori di lavoro svizzeri, anche il compito di verificare lo statuto dei prestatori di servizi indipendenti e di controllare che le aziende estere che distaccano lavoratori in Svizzera osservino i CCL di obbligatorietà generale. L’esecuzione delle misure collaterali, in particolare i controlli in loco, spetta agli organi preposti dal Cantone o dal ramo. I relativi ispettori verificano che, in tutte le regioni della Svizzera e in tutti i rami, le condizioni salariali e lavorative svizzere siano rispettate. Controllano inoltre i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera, le imprese elvetiche e i prestatori di servizi indipendenti soggetti all’obbligo di notifica. I controlli vengono svolti sia in forma scritta sia sul posto. Se vengono constatate infrazioni possono essere adottate misure individuali16 o collettive1718.

1.1.5 Salari minimi secondo la LDist

In virtù dell’articolo 2 LDist, per la durata del distacco i datori di lavoro con sede all’estero devono rispettare determinate condizioni lavorative e salariali vigenti in Svizzera se prescritte:

 nelle leggi federali,

 nelle ordinanze del Consiglio federale,

 in CCL di obbligatorietà generale e

 in CNL ai sensi dell’articolo 360a CO.

Pertanto, l’articolo 2 in vigore si riferisce soltanto ai salari minimi previsti nei CCL di obbligatorietà generale e nei CNL con salari minimi vincolanti.

Le leggi federali e le ordinanze del Consiglio federale applicabili sono essenzialmente atti di diritto pubblico (in particolare la legge sul lavoro e le relative ordinanze, la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF]19, l’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF]20 e la legge federale sulla parità dei sessi [LPar]21), ma in alcuni casi anche di diritto privato (ad es. durata legale minima delle vacanze secondo il CO). Sono escluse le leggi e le ordinanze cantonali o comunali, dato che il diritto del lavoro è in linea di principio di competenza della Confederazione (cfr. spiegazioni al n. 1.1.1). Le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nella legge sono controllate dalle CP e dalle CT conformemente all’articolo 7 LDist e le infrazioni in materia possono essere sanzionate conformemente all’articolo 9 LDist.

1.1.6 Salari usuali per il luogo e il ramo

Le CT istituite a livello cantonale e federale sono state incaricate dal legislatore di verificare se sul territorio del proprio Cantone vengono rispettate le condizioni salariali usuali per il luogo, la professione e il ramo22. Tali condizioni riflettono la realtà economica e variano in funzione della professione e del ramo. Si può pertanto presumere che i salari usuali sono generalmente superiori ai salari minimi cantonali, che sono determinati in base a criteri di politica sociale. Le CT osservano l’evoluzione generale del mercato del lavoro ed esaminano i casi sospetti di offerte di salari inferiori a quelli usuali. Spetta a loro valutare se tali offerte sono abusive e ripetute. Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei CCL di obbligatorietà generale o nei CNL, le offerte di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in un dato ramo o in una data professione non possono essere rettificate e sanzionate individualmente. Se vengono constatate simili offerte, le CT cantonali ricercano dapprima un’intesa diretta con i datori di lavoro inadempienti (cosiddetta procedura di conciliazione, art. 360b cpv. 3 CO). Tuttavia, se riscontrano offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1 CO, propongono adeguate

16 Ad es. sanzioni contro i datori di lavoro svizzeri ed esteri inadempienti.

17 Ad es. il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale a un CCL o l’adozione di un CNL con salari minimi vincolanti.

18 Cfr. rapporto del 2018 sull’attuazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea

(disponibile unicamente in francese e tedesco; FlaM Bericht 2018, Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum freien

Personenverkehr Schweiz – Europäische Union).

19 RS 832.20

20 RS 832.202

21 RS 151.1

22 Art. 360b CO.