Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 17 pagine
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Riferimento: ASTRA-031.20-9/3/21/42
BL, CSP e GR chiedono una deroga per i veicoli d’intervento dei servizi d’urgenza, in particolare per il corpo pompieri.
3.3 Articolo 45a capoverso 3 PP-LCStr (Agevolazioni per il Vallese e la Svizzera meridionale)
Domanda 3 del questionario: Siete d’accordo che il Consiglio federale possa prevedere un termine più lungo per i trasporti attraverso le Alpi non transfrontalieri particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale o del Vallese, nonché per i viaggi a vuoto direttamente correlati a tali trasporti?
Tabella 4 Pareri concernenti la disposizione derogatoria per la Svizzera meridionale e il Vallese Favorevoli Contrari Rinuncia esplicita a un parere Totale Cantoni 5 15 121
Altri 7 13 121
Totale 12 28 242
Favorevoli: 12 (di cui 5 Cantoni)
AI, FR, NW, TI, VS; SAB; ECONS, USAM; ASTAG; CFS, ASETA; SUVA;
1 partecipante (DTC) non è preso in considerazione poiché rappresentato da organizzazioni sovraordinate
NW sostiene che questi trasporti esclusivamente interni garantiscono l’approvvigionamento delle regioni di montagna. Se non si prevede una normativa speciale per questi trasporti, le imprese svizzere potrebbero risultare leggermente più colpite dalla misura introdotta rispetto a quelle straniere. Le imprese attive nell’approvvigionamento interno percorrono più spesso distanze brevi, motivo per cui i loro veicoli devono essere sostituiti con minor frequenza. Una volta scaduto il termine di cinque anni, i trasportatori indigeni potrebbero quindi essere costretti a sostituire dei veicoli che non sono ancora giunti al termine del loro ciclo di vita.
SAB subordina la sua approvazione del progetto alla disposizione derogatoria.
SAB e VS rimandano, a titolo di parallelo, alla deroga introdotta molto tempo fa a favore del Ticino per il traffico S.
SAB è del parere che il traffico esclusivamente interno non rientri nelle disposizioni dell’accordo sui trasporti terrestri. Anche alcuni Stati dell’UE, come la Francia e l’Italia al Monte Bianco, hanno introdotto disposizioni derogatorie. Il diritto europeo non esclude a priori prescrizioni specifiche per talune tratte di strada.
Contrari: 28 (di cui 16 Cantoni)
BE, BL, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG; PVL, PES, PS; USS; CCCS,
CDSCS; ALPI, FMS, FUSS, PROVEL, TCS, ATA; GREEN;
1 partecipante (KAPOW) non è preso in considerazione poiché rappresentato da organizzazioni sovraordinate
BE, LU, OW ritengono che, per tenere conto della sicurezza stradale e dell’uguaglianza giuridica, la modifica di legge deve valere per tutti gli automezzi pesanti adibiti al trasporto di cose o persone (BE e LU: inclusi i minibus con rimorchio).
LU è del parere che un’attuazione differenziata solo per la Svizzera meridionale e il Vallese porterebbe a distorsioni del mercato.
CCCS, ALPI, BL, FUSS, GL, PVL, GR, GREEN, NE, SG, SO, SH, PS, TCS, TG, UR e VD sostengono che la disposizione derogatoria contravviene all’interesse della sicurezza stradale. BL, PVL, GR, NE, SG, SH, TG e UR fanno valere che la disposizione derogatoria che consente al Consiglio federale di prevedere un regime speciale per i viaggi interni è contraria al principio della parità di trattamento.
9/17 ASTRA-D-983E3401/722