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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine

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Art. 17 Versamento degli importi di credito recuperati

1 L’organizzazione che concede fideiussioni versa semestralmente alla Confederazione gli importi di credito recuperati.

2 Essa può dedurre dagli importi di credito recuperati le spese usuali sul mercato sostenute per il recupero, ad eccezione delle spese amministrative di cui all’articolo 15.

Art. 18 Fissazione dell’importo della copertura delle perdite e

dell’assunzione delle spese amministrative

1 La SECO fissa l’importo dei contributi per la copertura delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni.

2 A tal fine le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi e altri documenti di cui necessita per fissare l’importo.

Art. 19 Rapporti al Consiglio federale

Il DEFR informa regolarmente il Consiglio federale sugli impegni della Confederazione e fornisce analisi sul ricorso alle fideiussioni solidali ai sensi della presente legge.

Sezione 6: Trasferimento semplificato dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS

Art. 20 Requisiti formali

1 La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo l’ordinanza del 25 marzo 202014 sulle fideiussioni solidali COVID-19 e di altri crediti di un mutuante nonché il loro ritrasferimento al mutuante stesso non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS disciplina i dati da trasmettere e la modalità di trasmissione.

2 Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.

3 Per il ritrasferimento del credito al mutuante fa stato il momento in cui la BNS registra il ritrasferimento del credito o elimina il credito nei propri sistemi.

4 La BNS conferma al mutuante il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.

Art. 21 Diritti di prelazione e accessori

Tutti i diritti di prelazione e accessori legati ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, al mutuante, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le

14 RS 951.261