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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine
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Sezione 5: Copertura delle perdite e assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione
Art. 13 Copertura delle perdite e delle spese
La Confederazione si assume:
a. la copertura delle perdite da fideiussioni secondo l’articolo 14;
b. la copertura delle spese amministrative secondo l’articolo 15.
Art. 14 Entità della copertura delle perdite da parte della Confederazione
Gli elementi determinanti per il calcolo della copertura delle perdite sono il credito garantito secondo l’articolo 3 capoverso 1 o 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 25 marzo 202012 sulle fideiussioni solidali COVID-19, una volta dedotti gli ammortamenti versati, e l’interesse annuo garantito secondo detti articoli.
Art. 15 Assunzione delle spese amministrative da parte della
Confederazione
1 La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni concesse in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 202013 sulle fideiussioni solidali COVID-19 nonché quelle per la gestione dei crediti ad esse trasferiti e degli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno in relazione ai crediti concessi in virtù di detta ordinanza.
2 Le spese amministrative comprendono anche le spese per il commissario di cui all’articolo 8 capoverso 4 nonché per il ricorso a terzi di cui all’articolo 9 e per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all’articolo 10.
3 Se un’organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell’anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell’organizzazione interessata di un importo pari all’avanzo netto distribuito.
Art. 16 Anticipi
La Confederazione versa anticipi dell’80 per cento al massimo delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite previsti annualmente. Essa può compensare le pretese pecuniarie nei confronti dell’organizzazione che concede fideiussioni con le pretese di quest’ultima in materia di copertura delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite.