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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine
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f. il trasferimento semplificato di crediti alla Banca nazionale svizzera (BNS) per il rifinanziamento dei mutuanti.
Sezione 2: Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi nonché ammortamento e interessi
Art. 2 Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi
1 La fideiussione solidale secondo l’ordinanza del 25 marzo 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19 serve a garantire un credito concesso per le esigenze di liquidità del mutuatario in seguito all’epidemia di COVID-19.
2 Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:
a. la distribuzione di dividendi, il versamento di tentièmes e la restituzione di apporti di capitale;
b. la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi; è però ammesso il rifinanziamento di:
1. scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19,
2. obblighi nei confronti di una società del gruppo avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente, che esistevano prima della nascita della fideiussione solidale, segnatamente gli obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento;
c. la restituzione di prestiti di gruppo mediante crediti ricevuti in virtù dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19; è però ammesso segnatamente l’adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno della struttura di un gruppo;
d. il trasferimento di fondi derivanti da crediti garantiti secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 a una società del gruppo non avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente; è però ammesso segnatamente l’adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno della struttura di un gruppo.
3 Il mutuante e il mutuatario escludono per contratto un impiego dei fondi secondo il capoverso 2.
Art. 3 Durata della fideiussione solidale e ammortamento dei crediti
1 Una fideiussione solidale dura al massimo cinque anni:
a. dalla firma dell’accordo di credito per un credito secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 25 marzo 20205 sulle fideiussioni solidali COVID-19;