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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine

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Sezione 4: Gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali nonché prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi

Art. 7 Postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione

solidale

1 La dichiarazione di postergazione parziale o integrale di un credito del mutuante garantito secondo l’ordinanza del 25 marzo 20208 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è valida soltanto se l’organizzazione che concede fideiussioni ha previamente acconsentito a tale postergazione.

2 L’organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione del credito nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell’impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. esistono piani di risanamento o di liquidazione e accordi vincolanti;

b. la postergazione del credito riduce i rischi finanziari per la Confederazione;

c. si delinea una ripresa finanziaria del mutuatario, in quanto:

1. altri creditori rinunciano in misura considerevole ai loro crediti, o

2. egli riceve nuovi fondi di entità considerevole per il finanziamento.

3 L’organizzazione che concede fideiussioni può concordare con il mutuante anche il pagamento anticipato della fideiussione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2.

4 Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di postergazione del credito e pagamento anticipato delle fideiussioni.

Art. 8 Gestione dei crediti trasferiti all’organizzazione che concede

fideiussioni

1 Dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione, nel gestire il credito che le è stato trasferito l’organizzazione che concede fideiussioni adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’importo versato al mutuante, in particolare:

a. riscuote le pretese pecuniarie;

b. respinge le pretese pecuniarie infondate; e

c. gestisce gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno.

2 Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 2, l’organizzazione che concede fideiussioni ha la possibilità della postergazione parziale o integrale del

8 RS 951.261