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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine

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b. dalla firma del contratto di fideiussione per un credito secondo l’articolo 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

2 I crediti concessi secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 devono essere ammortizzati integralmente entro cinque anni.

3 Se l’ammortamento del credito entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni il mutuante può prorogare adeguatamente il termine, ma al massimo fino a dieci anni, in base a un piano di ammortamento, se in tal modo è possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Durante il periodo di proroga la fideiussione solidale resta valida.

Art. 4 Interessi

1 Il tasso d’interesse ammonta:

a. allo 0,0 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 25 marzo 20206 sulle fideiussioni solidali COVID-19;

b. allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l’articolo 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19;

c. al tasso fissato nel contratto di credito, per l’importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

2 Su richiesta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Consiglio federale adegua ogni anno al 31 marzo i tassi d’interesse secondo il capoverso 1 lettere a e b agli sviluppi di mercato, la prima volta il 31 marzo 2021. Il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d’interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta preventivamente le banche mutuanti.

Sezione 3: Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni

Art. 5 Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni

1 In relazione alle fideiussioni solidali concesse in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 20207 sulle fideiussioni solidali COVID-19, le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno in particolare i seguenti compiti:

a. la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni;

6 RS 951.261

7 RS 951.261