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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine
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b. i compiti che vengono loro assegnati nell’ambito della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi;
c. i compiti previsti nella convenzione conclusa con la Confederazione.
2 Per adempiere i loro compiti esse possono:
a. adottare misure per chiarire i casi sospetti di abuso, in particolare interpellando i mutuanti, i mutuatari e i servizi competenti;
b. avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali;
c. costituirsi accusatori privati in un procedimento penale; hanno tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.
3 Esse esercitano la loro attività con la necessaria diligenza, tutelando anche gli interessi della Confederazione.
Art. 6 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che
concedono fideiussioni
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici dell’epidemia di COVID-19.
2 La convenzione disciplina in particolare:
a. il tipo e l’entità delle prestazioni fornite dall’organizzazione che concede fideiussioni in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni nonché le modalità del ricorso a terzi;
b. l’indennizzo per le prestazioni di cui alla lettera a nonché per l’aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi;
c. le disposizioni concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
d. la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;
e. la garanzia della comunicazione dei dati personali e delle informazioni;
f. le condizioni alle quali si deve sporgere una denuncia penale o rinunciarvi;
g. i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato della fideiussione secondo l’articolo 7;
h. i dettagli relativi alla gestione dei crediti secondo l’articolo 8;
i. il coinvolgimento dell’organizzazione che concede fideiussioni nella prevenzione, nella lotta e nel perseguimento degli abusi secondo l’articolo 10;
j. i dettagli delle prescrizioni imposte ai mutuanti in merito all’obbligo di informazione secondo l’articolo 11 capoverso 3;
k. la procedura in caso di controversie;
l. la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.