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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine

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fideiussioni solidali concesse in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 202015 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Art. 22 Obbligo e diritto di informazione

1 Indipendentemente da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, il mutuante è tenuto a trasmettere alla BNS le informazioni necessarie concernenti i crediti ceduti e a mettere a sua disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.

2 Inoltre, la BNS può richiedere ai mutuatari, alle organizzazioni che concedono fideiussioni e alle autorità competenti tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei propri crediti.

Sezione 7: Responsabilità, compiti dell’ufficio di revisione, eccedenza dei debiti e disposizione penale

Art. 23 Responsabilità

Gli organi nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i dei creditori dell’impresa, del mutuante, dell’organizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni da essi causati in violazione delle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2.

Art. 24 Compiti dell’ufficio di revisione

Qualora, nell’ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri la violazione di una delle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2, l’ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest’ultimo un termine ragionevole per ripristinare la situazione legale. Se questa non viene ripristinata entro il termine impartito, l’ufficio di revisione deve informare la competente organizzazione che concede fideiussioni.

Art. 25 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)16 e del calcolo dell’eccedenza dei debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, i crediti garantiti in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 marzo 202017 sulle fideiussioni solidali COVID-19 non sono considerati capitale di terzi.

15 RS 951.261

16RS 220

17 RS 951.261