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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine
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Art. 11 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e
informazioni
1 Le organizzazioni che concedono fideiussioni, i mutuanti, i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il CDF e la BNS possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l’ordinanza del 25 marzo 202010 sulle fideiussioni solidali COVID-19 e la presente legge.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può raccogliere i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e la presente legge. I mutuatari e i loro uffici di revisione nonché le persone e le società di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie, come pure i mutuanti, sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
3 I mutuanti informano le organizzazioni che concedono fideiussioni, almeno a cadenza semestrale e conformemente alle loro prescrizioni, sullo stato dei crediti garantiti secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 nonché sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi.
4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può richiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni che concedono fideiussioni i dati personali e le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.
5 Il segreto bancario, fiscale, d’ufficio o delle revisioni non può essere invocato per il trattamento, il collegamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al presente articolo.
Art. 12 Statistiche; limitazione dell’accesso a dati personali e informazioni
1 La SECO pubblica regolarmente statistiche relative a:
a. numero e volume dei crediti garantiti secondo l’ordinanza del 25 marzo 202011 sulle fideiussioni solidali COVID-19;
b. numero e volume delle fideiussioni escusse e di quelle pagate anticipatamente.
2 In ambiti diversi da quello della comunicazione di cui all’articolo 11, non sono resi accessibili i dati personali e le informazioni che contengono quanto segue:
a. identità e coordinate bancarie delle imprese e delle persone che richiedono e ricevono un credito;
b. gli importi concessi o rifiutati alle singole imprese e persone.