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Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 13 pagine
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credito anche dopo l’escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione.
3 Se nel singolo caso tale postergazione è considerata inadeguata ai fini di un risanamento durevole del mutuatario, l’organizzazione che concede fideiussioni può, alle stesse condizioni, rinunciare parzialmente al proprio credito.
4 Nell’ambito di una procedura concordataria, su richiesta del mutuatario l’organizzazione che concede fideiussioni può partecipare alle spese per l’onorario del commissario (art. 293b e 295 della legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento) fino a un importo massimo di 50 000 franchi se:
a. in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione non aumentano in maniera significativa; e
b. il mutuatario non presenta un’eccedenza di debiti al 31 dicembre 2019.
5 Se l’esazione dei crediti appare priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese dell’organizzazione che concede fideiussioni risultano sproporzionati rispetto all’importo scoperto, l’organizzazione che concede fideiussioni può:
a. rinunciare, nei confronti del mutuatario, a far valere il credito che le è stato trasferito;
b. accettare un concordato con il mutuatario; o
c. cedere al mutuatario attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.
6 Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.
Art. 9 Ricorso a terzi da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organizzazione che concede fideiussioni può ricorrere a terzi. Il ricorso a terzi deve essere disciplinato contrattualmente ed essere conforme alle condizioni di mercato usuali. L’organizzazione che concede fideiussioni deve scegliere, istruire e sorvegliare accuratamente i terzi cui fa ricorso.
2 L’organizzazione che concede fideiussioni può mettere a disposizione dei terzi cui fa ricorso tutti i dati personali e tutte le informazioni secondo l’articolo 11 di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti. Impone loro gli stessi obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.
Art. 10 Prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi
Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi, il DEFR collabora con il DFF, il Controllo federale delle finanze (CDF), gli altri servizi competenti della Confederazione e le organizzazioni che concedono fideiussioni.