Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
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4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera ed è garantita la compatibilità con il diritto europeo. Non sussistono conflitti con i trattati bilaterali della Svizzera sottoscritti con l’Unione europea né risultano ostacoli tecnici al commercio. Con la regolamentazione della guida autonoma proposta è ampiamente sfruttato il margine di libertà concesso da trattati internazionali quali la convenzione di Vienna
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dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale. La delega della competenza di disciplinare l’esonero dei conducenti dagli obblighi connessi alla guida consentirà di reagire più rapidamente ad adeguamenti dei trattati internazionali e pertanto di adempiere in modo mirato agli impegni della Svizzera in materia di traffico transfrontaliero.
4.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. nonché
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all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), vanno emanate sotto forma di legge federale. L’atto è soggetto a referendum facoltativo.
4.4 Delega di competenze legislative
I seguenti articoli delegano nuove competenze legislative al Consiglio federale:
- Articolo 2 capoverso 2: la presente disposizione costituisce la base giuridica che riconosce al Consiglio federale la facoltà di disciplinare a livello di ordinanza deroghe al divieto di circolazione notturna e
domenicale.
- Articolo 9 capoverso 2bis: la presente disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di ammettere deroghe a pesi e lunghezza massimi consentiti per ridurre le emissioni di CO2, purché non venga aumentata la capacità di carico dei veicoli interessati.
- Articolo 25a: la competenza di emanare prescrizioni in relazione all’ammissione di veicoli a guida
autonoma e all’esonero del conducente dai pertinenti obblighi di guida è delegata al Consiglio federale. Per la motivazione, si veda il punto 1.2.2.2.
- Articolo 99a: il Consiglio federale determinerà a livello di ordinanza i «veicoli con potenza o velocità
minime», tra cui rientrano ad esempio ciclomotori (ad es. e-bike lente), carri a mano provvisti di motore,
monoassi e sedie a rotelle a motore (cfr. anche art. 25 cpv. 1, lett. a e 89 cpv. 1 LCStr), oltre a eventuali veicoli di tendenza eventualmente ammessi a circolare in futuro aventi velocità massima per costruzione di 30 km/h e potenza massima di 2,00 kW.
- Articolo 106 capoverso 1: il Consiglio federale potrà autorizzare l’USTRA a concedere, in casi particolari, deroghe a singole disposizioni di sue ordinanze. In questo modo potrà accordargli, nel quadro delle proprie ordinanze, la facoltà di emanare disposizioni individuali e concrete sotto forma di decisione, ad esempio per evitare casi particolarmente penalizzanti (cfr. punto 4.5).
91 RS 0.741.10
92 RS 171.10