Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

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Art. 106a cpv. 3

Visti la limitazione della portata della LOGA e il carattere dispersivo delle basi giuridiche, occorre introdurre una nuova autorizzazione esplicita nella LCStr affinché il Consiglio federale possa continuare a decidere in merito a eventuali modifiche degli allegati 1, 3, 4 e 7.

I pesi e le lunghezze massimi consentiti secondo l’accordo sui trasporti terrestri (ATT) per il traffico

transfrontaliero coincidono con i valori attualmente fissati dalla LCStr. Per essere conformi agli interessi della Svizzera e agli obiettivi perseguiti dall’ATT (politica coordinata dei trasporti, considerazione degli interessi di tutela ambientale) le deroghe a pesi e lunghezze massimi motivate dalla normativa ambientale devono applicarsi anche nel traffico transfrontaliero. Per questo occorre conferire al Consiglio federale la

competenza di approvare la modifica dei pertinenti allegati (in particolare l’all. 6) dell’ATT purché tali deroghe siano limitate ai valori necessari per perseguire gli obiettivi ambientali previsti.

Art. 106a cpv. 4

Una simile competenza di delega è già presente all’articolo 106a capoverso 2 vigente e risulta opportuna nell’ambito previsto.

Art. 109

L’8 ottobre 1999 l’Assemblea federale ha approvato Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle

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prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ,

autorizzando il Consiglio federale mediante legge speciale, rinnovata il 18 marzo 2016, ad approvarne le modifiche. Alla luce della semplificazione del diritto federale non appare più opportuno mantenere una legge separata per questa delega di competenza, per cui viene abrogata (cfr. punto 1.2.8.1).

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2.2 Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari

Art. 7 cpv. 1

La disposizione è stata modificata menzionando espressamente le persone giuridiche tra i titolari del veicolo cui comminare la multa (cfr. punto 1.2.8).

87 RU 2003 1764

88 RS 314.1