Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 39Fedlex · Progetto

per garantire la corretta esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni a tali atti, sempre che e nella misura in cui un trattato internazionale lo preveda.

2Se un trattato internazionale lo prevede, l’UDSC può concedere l’assistenza amministrativa anche d’ufficio.

Art. 111 Competenza

1L’UDSC esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.

2Se la domanda estera concerne un settore che non rientra nelle competenze dell’UDSC, esso inoltra la domanda all’autorità competente.

3Se l’autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l’UDSC esegue l’assistenza amministrativa con l’ausilio dell’autorità competente.

Art. 112 Domanda

1La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

2Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’UDSC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 113 Provvedimenti ammessi

Ai fini della consegna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali, sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell’ambito del diritto la cui esecuzione compete all’UDSC.

Art. 114 Obbligo di collaborazione

1Nel quadro dell’articolo 113 l’UDSC può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare e può in particolare esigere da essa informazioni, dati e documenti.

2La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è sottoposta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre.

3Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborazione e di consegna di informazioni, dati e documenti.