Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Art. 115 Provvedimenti coattivi
1Possono essere ordinati provvedimenti coattivi se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione.
2Sono applicabili gli articoli 45–60 DPA48.
Art. 116 Diritto di partecipazione
Se è stata obbligata a collaborare in applicazione dell’articolo 114 o se sono stati ordinati provvedimenti coattivi secondo l’articolo 115, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.
Art. 117 Procedura semplificata
1Se acconsente alla trasmissione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali all’autorità richiedente, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l’UDSC. Il consenso è irrevocabile.
2L’UDSC chiude la procedura trasmettendo all’autorità richiedente le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l’indicazione del consenso della persona interessata.
3Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.
Art. 118 Procedura ordinaria
1L’UDSC notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina la portata delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.
2Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L’UDSC li rimuove o li rende irriconoscibili.
Art. 119 Rimedi giuridici
1Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coattivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.
2Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e oggetti di valore, causano un pregiudizio immediato o irreparabile possono essere impugnate separatamente.
3Contro le decisioni incidentali secondo il capoverso 2 e contro la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in
48 RS 313.0