Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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k. confiscare piccoli invii ai fini della distruzione semplificata (art. 96);
l. comunicare i dati (art. 69, 108 e 109);
m. effettuare controlli mirati limitati nel tempo (art. 80);
n. controllare il rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dalle autorità.
2Esso può inoltre fornire alle autorità competenti le seguenti prestazioni:
a. gestire le autorizzazioni;
b. fornire un sostegno logistico;
c. riscuotere emolumenti.
3Gli atti normativi di natura non fiscale interessati determinano quali misure del capoverso 1 l’UDSC adotta e quali prestazioni del capoverso 2 esso fornisce.
Titolo undicesimo: Assistenza amministrativa e collaborazione
Capitolo 1: Assistenza amministrativa
Sezione 1: Assistenza amministrativa nazionale
Art. 108 Assistenza amministrativa nazionale
1L’UDSC e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e si sostengono mutualmente.
2Le autorità svizzere comunicano all’UDSC i dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64 capoverso 2, i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 66 capoverso 2 nonché i dati risultanti da una profilazione, che sono necessari per l’esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale.
Art. 109 Assistenza amministrativa spontanea
L’UDSC può comunicare alle autorità competenti i dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64 capoverso 2, i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 66 capoverso 2, i risultati dell’analisi dei rischi secondo l’articolo 72, i dati risultanti da una profilazione secondo l’articolo 73 nonché le constatazioni fatte dai collaboratori dell’UDSC nell’esercizio della loro attività, che sono necessari per l’esecuzione degli atti normativi la cui applicazione compete a queste autorità.
Sezione 2: Assistenza amministrativa internazionale
Art. 110 Principio
1Nel quadro delle sue competenze l’UDSC può prestare, su richiesta, assistenza amministrativa alle autorità estere nell’adempimento dei loro compiti, in particolare