Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine

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a. fedpol, il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione, l’Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché l’UDSC;

Art. 17 cpv. 4 lett. i

4Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

i. i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone e il perseguimento penale;

20. Legge del 20 giugno 200329 sui profili del DNA

Art. 6a Prelievo di campioni e analisi del DNA per la lotta contro la

criminalità transfrontaliera.

Nell’ambito di un controllo delle persone al confine o nell’area di confine, è possibile prelevare un campione su una persona e allestire un profilo del DNA se indizi concreti fanno supporre che essa potrebbe aver commesso o potrebbe commettere un crimine o un delitto.

Art. 7 cpv. 1bis e 2

1bisL’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può ordinare il prelievo non invasivo di campioni su persone secondo l’articolo 6a nonché l’analisi ai fini dell’allestimento di un profilo del DNA. L’ordine di allestire un profilo del DNA viene dato da collaboratori dell’UDSC appositamente istruiti.

2Se ordinano un prelievo di campione, la polizia o l’UDSC informano la persona interessata del suo diritto di impugnare questa decisione presso l’autorità d’istruzione penale. In caso di impugnazione, si procede al prelievo soltanto se l’autorità d’istruzione conferma la decisione.

Art. 11 cpv. 1 lett. abis

1Nel sistema d’informazione sono registrati i profili del DNA concernenti:

abis. persone sospettate, nel quadro di un controllo, di aver commesso o di commettere un crimine o un delitto (art. 6a);

Art. 16 cpv. 3 bis

3bisEsso cancella i profili del DNA di persone secondo l’articolo 6a al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione nel sistema d’informazione.

29 RS 363