Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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Art. 29 cpv. 1, secondo periodo
1… Il controllo alla frontiera è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 40 cpv. 2
2Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
28. Legge del 20 giugno 199741 sulle armi
Art. 2 cpv. 1, primo periodo
1La presente legge non si applica all’esercito, al Servizio delle attività informative della Confederazione, all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e alle autorità di polizia. …
Art. 23 cpv. 1
1Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge del …42 sui compiti d’esecuzione dell’UDSC.
Art. 27 cpv. 1, secondo periodo
1… Il permesso dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o ai collaboratori dell’UDSC. …
Art. 32c cpv. 7
7I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia (fedpol), all’UDSC e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 36 cpv. 2
41 RS 514.54
42 RS …