Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
in quanto precedente debitore fiscale per un periodo di due anni corrisponde alla regolamentazione di cui all’articolo 70 capoverso 6 LD.
Art. 26 Rinuncia alla riscossione dei tributi
All’UDSC spetta il compito di determinare i casi in cui è possibile rinunciare alla riscossione dei tributi. Contrariamente all’articolo 71 LD, non è più determinante che il dispendio amministrativo superi chiaramente il ricavo previsto, bensì deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Una rinuncia può verificarsi quando il dispendio legato alla riscossione risulta sproporzionato rispetto al ricavo. Alla luce delle nuove possibilità tecniche, sembra più opportuno creare una possibilità di rinuncia orientata al dispendio. Infatti, grazie alla digitalizzazione dei processi di riscossione dei tributi e all’uso di procedure di pagamento elettronico, è possibile riscuotere in modo automatizzato anche importi minimi. Le procedure sono così notevolmente semplificate, secondo quanto richiesto dalla mozione 15.3551 Noser dell’11 giugno 2015 «Snellimento della burocrazia. Innalzamento del dazio minimo», rendendo possibile anche la rinuncia all’innalzamento del dazio minimo chiesto dalla mozione.
Art. 27 Esigibilità ed esecutività
Cpv. 1
Il principio secondo cui il debito fiscale diventa esigibile nel momento in cui sorge corrisponde all’articolo 72 capoverso 1 LD. Con l’esigibilità, l’UDSC può chiedere l’estinzione del debito fiscale e il debitore fiscale deve pagare i tributi richiesti. Il sorgere del debito fiscale è disciplinato dall’articolo 19.
Cpv. 2
Il debito fiscale condizionato di cui all’articolo 20 diventa esigibile in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione (art. 11 cpv. 3).
Cpv. 3
L’immediata esecutività delle decisioni relative al debito fiscale e l’esclusione dell’effetto sospensivo dei rimedi giuridici contro di esse previste al capoverso 3 corrispondono, nel contenuto, all’articolo 72 capoverso 2 LD.
Art. 28 Modalità di pagamento
Cpv. 1
Secondo il capoverso 1, nella procedura elettronica il pagamento del debito fiscale avviene di regola senza contanti. Questa deroga all’obbligo generale di accettare monete e biglietti di banca ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 22 dicembre 199933 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento è giustificata dalla procedura relativa ai tributi interamente digitale per le persone che agiscono a titolo professionale.
33 RS 941.10