Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 2

Talvolta non è richiesta una dichiarazione delle merci formale. È il caso, per esempio, dell’utilizzo del passaggio verde nel traffico turistico, dell’attraversamento del confine senza formalità con mezzi di trasporto (veicoli) o di altre forme consentite di espressione della volontà, come il comportamento concludente. Se ciò accade, il debito fiscale sorge automaticamente con l’attraversamento del confine o il passaggio verde.

La regolamentazione relativa al sorgere del debito fiscale è delegata al Consiglio federale in due casi speciali (lett. a e b). Questa delega non modifica né i diritti né gli obblighi attuali dei debitori fiscali.

Per quanto riguarda la regolamentazione da parte del Consiglio federale si applicano i seguenti principi:

– in caso di omissione della dichiarazione delle merci, il debito fiscale sorge, in linea di principio, quando le merci vengono portate oltre il confine doganale (il fatto di portare le merci oltre il confine è l’oggetto dell’imposta);

– per le merci portate in modo regolare nel territorio doganale senza dichiarazione formale (senza formalità) e per le quali la procedura non è stata conclusa in modo regolare, il debito fiscale sorge nel momento in cui l’UDSC viene a conoscenza dell’omissione.

Art. 20 Debito fiscale condizionato

Cpv. 1

Nel traffico transfrontaliero, i tributi sulle merci devono essere dovuti soltanto se le merci portate nel territorio doganale partecipano effettivamente alla concorrenza interna in Svizzera. Il debito fiscale sorge definitivamente quando le merci sono messe in libera pratica. Questo principale caso di applicazione vale anche per la procedura di esportazione (Remo Arpagaus, «Zollrecht», pag. 280, n. marg. 490 e 491, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2aedizione, 2007).

In tutti gli altri casi in cui le merci vengono soltanto trasportate attraverso il territorio doganale o portate temporaneamente nel territorio doganale, il debito fiscale certamente sorge, ma con una condizione risolutiva. Ciò è il caso per le seguenti destinazioni delle merci: transito (art. 11 cpv. 1 lett. c), perfezionamento attivo e passivo (art. 11 lett. d ed e), ammissione temporanea (art. 11 lett. f) e introduzione in un deposito doganale o fiscale (art. 11 lett. g e h). La condizione dipende dalla rispettiva destinazione delle merci (vedi commento all’art. 11).

Cpv. 2

Se le condizioni stabilite nell’autorizzazione rilasciata secondo l’articolo 11 capoverso 3 per la destinazione delle merci sono soddisfatte, il debito fiscale condizionato si annulla e i tributi non sono dovuti. Se le merci soggette a un debito fiscale condizionato vengono dichiarate di nuovo con una destinazione diversa, ciò ha le medesime conseguenze giuridiche.