Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

La presente legge non contiene disposizioni materiali proprie sulla prestazione di garanzia, ma fa riferimento alle prescrizioni della legislazione sulle finanze della Confederazione. Qui è determinante l’articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 200534 sulle finanze della Confederazione (LFC), che costituisce la norma di delega sulla quale si fonda l’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 200635 sulle finanze della Confederazione. Quest’ultimo articolo prevede i seguenti tipi di prestazione di garanzia: depositi in contanti, fideiussioni solidali, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie e ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri nonché obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia

Art. 35

Se non viene fornita una prestazione di garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 34, l’UDSC può emettere un ordine di prestare garanzia e quindi far garantire il credito fiscale mediante sequestro o in via esecutiva. L’articolo 35 corrisponde, in termini di contenuto, all’articolo 81 LD. Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia, visto il suo scopo, non ha tuttora alcun effetto sospensivo; tale fatto non è più disciplinato espressamente, bensì risulta dall’articolo 60 capoverso 3. Inoltre, l’ordine di prestare garanzia vale ancora come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 188936 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), contro il quale è esclusa l’opposizione secondo l’articolo 278 LEF.

Sezione 4: Diritto di pegno

Art. 36 Contenuto del pegno

La disposizione sul contenuto del pegno corrisponde in gran parte all’articolo 82 LD sul pegno doganale. La formulazione è stata adattata al campo di applicazione della LE-UDSC. Nel progetto sono stati apportati lievi adeguamenti redazionali al testo vigente.

Cpv. 1

Il diritto di pegno legale si applica, da un lato, alle merci soggette ai tributi che l’UDSC riscuote ai sensi dell’articolo 4 e, dall’altro, alle cose che sono servite per commettere infrazioni contro gli atti normativi che devono essere eseguiti dall’UDSC. In quest’ultimo caso può trattarsi anche di oggetti che di per sé non sono soggetti ai tributi. Vi è così diritto di pegno, per esempio, su un veicolo che è stato utilizzato

34 RS 611.0

35 RS 611.01

36 RS 281.1