Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 2

Il capoverso 2 descrive nello specifico i casi nei quali il pagamento del credito fiscale sembra compromesso secondo il capoverso 1 lettera b. Come criterio aggiuntivo rispetto alla LD, viene inclusa la solvibilità finanziaria del debitore fiscale (lett. a). Di conseguenza, esiste già un rischio se la solvibilità appare dubbia sulla base di un’apposita verifica. Soprattutto per la garanzia di crediti sorti condizionatamente, non è possibile attendere che il debitore sia in ritardo. Grazie alla verifica della solvibilità, basato per esempio sulle iscrizioni nel registro delle esecuzioni o su informazioni comparabili fornite da privati, è possibile controllare che il debitore sia in grado di pagare.

Cpv. 3

La garanzia ha senso soltanto se può essere applicata anche ai crediti fiscali che non sono ancora fissati mediante decisione passata in giudicato a causa di una procedura di impugnazione pendente o ai crediti che non sono ancora esigibili.

Cpv. 4

Come già accade ora in virtù dell’articolo 76 capoverso 4 LD, il Consiglio federale riceve la competenza per stabilire i casi in cui l’UDSC non deve richiedere alcuna garanzia o deve richiederne soltanto una parziale.

Art. 33 Tipi di garanzia

Per motivi di chiarezza, vengono elencati i diversi modi in cui possono essere garantiti i crediti fiscali: la prestazione di garanzia, l’ordine di prestare garanzia e il diritto di pegno. La fideiussione non è più disciplinata separatamente come nella LD. Ora è considerata come una forma di prestazione di garanzia (vedi commento all’art. 34).

I crediti fiscali devono essere garantiti innanzitutto mediante una prestazione di garanzia. Se tale garanzia non è sufficiente o se la prestazione di garanzia non è possibile, deve essere emesso un ordine di prestare garanzia o deve essere esercitato il diritto di pegno. Pertanto, l’esercizio del diritto di pegno non presuppone l’emissione preventiva di un ordine di prestare garanzia, come affermato in parte nella dottrina e nella giurisprudenza secondo il diritto vigente e con la giustificazione del principio di proporzionalità. Tale modo di procedere non ha senso anche perché le caratteristiche specifiche del diritto di pegno legale, vale a dire una rapida e privilegiata garanzia del credito nell’interesse della collettività, diventerebbero vane con una procedura precedente sull’ordine di prestare garanzia.

Sezione 2: Prestazione di garanzie

Art. 34

La prestazione di garanzia è la misura meno incisiva per garantire i crediti fiscali e, come finora, deve essere sempre applicata quale prima misura e in base al principio di proporzionalità.