Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni, secondo le quali anche nell’ambito di una procedura elettronica è possibile pagare in contanti.

Nelle procedure non elettroniche consentite dal Consiglio federale (art. 9 cpv. 4), l’obbligo del pagamento senza contanti non si applica. In particolare, questo è il caso del traffico turistico.

Cpv. 2

All’UDSC spetta il compito di disciplinare gli aspetti specifici delle modalità di pagamento, in particolare stabilire termini di pagamento uniformi. Inoltre, deve definire le condizioni per le agevolazioni di pagamento, in particolare per i pagamenti rateali.

Art. 29 Interessi

Cpv. 1

Il principio dell’obbligo di pagare un interesse di mora a partire dall’esigibilità del debito fiscale, attualmente sancito dall’articolo 74 capoverso 1 LD, resta invariato.

Cpv. 2

Il Consiglio federale stabilisce un importo dei tributi fino al quale l’UDSC rinuncia, soprattutto per motivi di dispendio amministrativo, alla riscossione di interessi di mora (lett. a). Inoltre, riceve la facoltà di stabilire gli altri casi nei quali l’UDSC rinuncia alla riscossione dell’interesse di mora (lett. b). La regolamentazione dell’articolo 187 capoverso 2 OD, che conferisce all’autorità il diritto di rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora in caso di notevoli difficoltà economiche o sociali per il debitore doganale, deve essere mantenuta.

Cpv. 3

Il capoverso 3 disciplina il pagamento degli interessi rimunerativi da parte dell’UDSC: viene versato un interesse rimunerativo sugli importi dei tributi che a seguito di una procedura di impugnazione risultano essere stati riscossi a torto o non restituiti a torto. Le prestazioni di garanzia fornite non danno diritto a interessi. Finora entrambe le situazioni sono disciplinate soltanto a livello di ordinanza (art. 188 cpv. 1 e 3 OD). Ora, tenendo conto delle critiche a livello di dottrina, sono ancorate direttamente nella legge.

Cpv. 4

Spetta al DFF stabilire i tassi d’interesse.

Art. 30 Prescrizione

La disposizione dell’articolo 75 LD sulla prescrizione si è rivelata efficace nella prassi e viene ripresa con alcuni adeguamenti redazionali. Di conseguenza, il termine di prescrizione relativo del credito fiscale è di cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è divenuto esigibile (cpv. 1). In caso di interruzione (cpv. 2) e di sospensione (cpv. 3), che hanno effetto nei confronti di tutti i debitori fiscali (cpv. 4), la prescrizione viene