Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
soltanto per il trasporto successivo all’interno del territorio doganale di merci precedentemente contrabbandate attraverso il confine.
Cpv. 2
Il capoverso 2 stabilisce l’ordine in cui i vari elementi dei crediti fiscali secondo l’articolo 31 devono essere estinti. Se i crediti fiscali vengono estinti soltanto parzialmente attraverso il ricavato di un pegno, ciò può avere conseguenze diverse per il debitore fiscale, sulle quali egli può però esercitare una certa influenza. Se il ricavato non copre l’intero importo dei tributi, gli interessi di mora continuano a essere dovuti sulla parte restante; se invece una multa o una parte di essa resta scoperta, è possibile convertire il resto della multa in una pena detentiva sostitutiva. Nel caso in cui il debitore fiscale non decide personalmente sui crediti da estinguere, il Consiglio federale stabilisce un ordine di priorità.
Cpv. 3
Con il sorgere del credito fiscale sorge anche il relativo diritto di pegno. In quanto diritto di pegno legale, esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali.
Art. 37 Diritto di pegno mediante sequestro
Cpv. 1 e 2
Il diritto di pegno viene fatto valere dall’UDSC con il sequestro delle merci o delle cose in questione (cpv. 1). Ciò consiste in una presa di possesso fisica del pegno o in un divieto, indirizzato al detentore, di disporne. Nel secondo caso, le merci o le cose vengono lasciate al proprietario, che però non può disporne né legalmente né fisicamente, e perciò non può neanche spostare le merci in un altro luogo senza il consenso dell’UDSC. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 83 capoverso 2 LD.
Cpv. 3
Il contenuto del capoverso 3 corrisponde, con adeguamenti redazionali, all’articolo 83 capoverso 3 LD. Se nel territorio doganale vengono trovate o constatate merci che si presume siano state introdotte illegalmente, l’UDSC le sequestra come pegno e cerca di rintracciare l’avente diritto. Tuttavia, soltanto se il valore delle merci giustifica lo sforzo richiesto per la ricerca.
Art. 38 Liberazione delle merci sequestrate
Le disposizioni relative alla liberazione delle merci e delle cose sequestrate sono riprese dall’articolo 84 LD, in quanto si sono rivelate efficaci nella prassi.
Cpv. 1
Le merci o le cose sequestrate possono essere liberate in qualsiasi momento dietro prestazione di garanzia. Restano riservati i casi in cui le cose vengono contemporaneamente sequestrate o messe al sicuro secondo un’altra base legale, per esempio come mezzi di prova in un procedimento penale amministrativo secondo l’articolo 46