Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

DPA. È nell’interesse dell’autorità poter liberare le merci sequestrate il più rapidamente possibile, al fine di ridurre al minimo le spese di deposito e di manutenzione nonché il rischio di danni.

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina la liberazione delle merci e delle cose il cui proprietario non è responsabile dei tributi dovuti (lett. a), non ha a che fare con eventuali infrazioni commesse con tali merci o cose oppure ha acquistato le merci e le cose in buona fede prima del loro sequestro (lett. b). L’onere della prova per quest’ultima condizione spetta al proprietario.

Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi

Art. 39 Riscossione posticipata dei tributi

Questa disposizione corrisponde all’articolo 85 LD. L’UDSC può ritornare, entro un anno, su una decisione d’imposizione passata in giudicato qualora constati che, in seguito a un errore dell’autorità, un tributo non è stato riscosso o è stato fissato un importo insufficiente di un tributo oppure è stato restituito un importo troppo elevato di un tributo. Il termine di un anno è rispettato se la riscossione posticipata viene comunicata alla persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi. Per motivi di certezza del diritto e di onere della prova, ciò deve avvenire per scritto.

Art. 40 Versamento a posteriori o restituzione dei tributi in caso di

cambiamento dell’impiego

Cpv. 1

Per determinati impieghi delle merci sono concesse riduzioni dei tributi. Se l’impiego di queste merci viene modificato dopo il passaggio in giudicato della decisione d’imposizione, occorre effettuare una nuova dichiarazione delle merci secondo l’articolo 8 capoverso 3. È soggetta all’obbligo di dichiarazione la persona che modifica l’impiego delle merci (art. 10 cpv. 2). Se la modifica dell’impiego comporta tributi più elevati, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve versare a posteriori la differenza. Questa disposizione corrisponde a quella dell’articolo 14 capoverso 4 LD.

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina la situazione opposta a quella del capoverso 1. Se una modifica successiva dell’impiego delle merci imposte comporta tributi meno elevati, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può chiedere la restituzione della differenza. Tuttavia, la restituzione è possibile soltanto per le merci designate dal DFF. Questa disposizione corrisponde, nel contenuto, a quella dell’articolo 14 capoverso 5 LD.